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Delibera 19 gennaio 2021, n. 15
Linea guida riguardante l'utilizzo Elenchi Prezzo

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Linea guida riguardante l’utilizzo Elenchi prezzo

La presente Linea guida è vincolante ai sensi dell’art. 40 LP 16/2015 e s.m.i. in merito a tutte le procedure d’appalto di interesse provinciale ai sensi dell’art. 2 LP 16/2015 e s.m.i. e concerne tutte le gare di appalto di lavori pubblici e di opere pubbliche, compresi i settori speciali.

1. Obbligatorietà dell’elenco dei prezzi informativi

L’elenco dei prezzi informativi della Provincia Autonoma di Bolzano ha l’obiettivo di definire in modo uniforme le prestazioni per opere pubbliche eseguite in provincia. I prezzi di riferimento sono vincolanti per tutte le stazioni appaltanti a norma del combinato disposto degli artt. 16 comma 1 LP n. 16/2015 e 23 commi 7 e 16 d.lgs. n. 50/2016 e vanno rispettati da tutti i soggetti che predispongono la documentazione progettuale di gara, la verificano e la validano.

2. Utilizzo e modifica dell’elenco dei prezzi informativi

Il calcolo dell’importo a base d’asta e del computo metrico estimativo di un lavoro o di un’opera pubblica avviene sulla base delle posizioni e dei relativi prezzi presenti negli elenchi dei prezzi informativi, approvati dalla giunta provinciale. Per le voci non presenti negli elenchi dei prezzi informativi il relativo prezzo deve essere determinato mediante idonea analisi prezzo. Il computo metrico estimativo va effettuato ricorrendo all’Elenco dei prezzi informativi in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara o al momento dell’invio degli inviti.

In ogni modo si potrà dedurre che il valore di un progetto sia attuale se vengono rispettate le disposizioni di cui agli artt. 16 comma 1 LP n. 16/2015, 23 commi 7 e 16 d.lgs. n. 50/2016, l’Elenco prezzi provinciale la presente Linea guida. L’Elenco prezzi cessa di validità al 31 dicembre di ogni anno, ma può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data (art 23 c. 16 del d.lgs. 50/2016).

Nel caso in cui un progetto sia stato elaborato sulla base di un elenco prezzi informativi anteriore a quello vigente al momento della pubblicazione della gara o dell'invio della lettera di invito o utilizzabile ai sensi del precedente capoverso, il RUP fa accertare e attesta, mediante apposita relazione, l'attualità dei prezzi di riferimento, sia per la parte contenuta nell'elenco prezzi utilizzato, sia per quelli non presenti nello stesso e pertanto supportati dalla relativa analisi. Nella medesima relazione il RUP deve altresì confermare che i prezzi utilizzati nel progetto non comportano una sostanziale variazione dell'importo di gara rispetto a quello che sarebbe derivato a seguito dell'utilizzo dell'elenco prezzi di riferimento in vigore o utilizzabile ai sensi del precedente capoverso.

Con riferimento a lavori di manutenzione ordinaria intesa come opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture (come p.e. porte, finestre, pavimenti) nonché di componenti di edifici, e gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali, ad esempio, l’impianto elettrico, di riscaldamento o di sollevamento, aventi carattere ripetitivo, la stazione appaltante può utilizzare prezziari interni ai fini della stima dell’importo a base d’asta. Tali prezziari dovranno essere approvati annualmente da ciascuna stazione appaltante ed autorizzati dall’Agenzia Contratti Pubblici.

2.1. Modifica del prezzo

Prezzi difformi rispetto a quelli presenti in elenco possono essere utilizzati solamente in casi eccezionali, accompagnati da relativa motivazione quando il prezzo unitario non risulta adeguato a causa di circostanze particolari quali per esempio grandi quantità, esecuzione dei lavori in presenza di particolari difficoltà, lavori in edifici in cui non possono essere allestiti cantieri standard o usati macchinari, in caso di risanamento, dove l’utilizzo di macchinari non è possibile o lavori in zone disagiate ecc.. In questi casi, per gli scostamenti di prezzo rispetto a quelli di posizioni già presenti in elenco, così come per ogni nuova posizione utilizzata va realizzata una specifica analisi prezzo. A tale scopo va tenuto conto delle effettive quantità e delle attività di esecuzione indicate nella progettazione, specificatamente previste per l’opera.

Quantità straordinarie, intese sia come quantità molto grandi oppure minime, possono determinare una riduzione o un aumento del prezzo. Si illustra con un esempio cosa si intende per quantità straordinarie, in quanto grandi o minime, ovvero per zone di facile o difficile raggiungibilità:

Esempio calcestruzzo: 2.000 m³ di calcestruzzo per lastre a getto a Bolzano Sud sono una grande quantità per unità in località di facile raggiungibilità (riduzione del prezzo), mentre 3 m³ di calcestruzzo per un piccolo muro di recinzione per giardino a Predoi sono una quantità minima in zona disagiata (aumento del prezzo).

Esempio scavi: 20.000 m³ di scavi a Laives sono una grande quantità per giorno di lavoro in località di facile raggiungibilità (riduzione del prezzo), mentre 50 m³ di scavi a passo Resia sono una quantità minima in zona disagiata (aumento del prezzo).

Anche in questi casi di adattamento del prezzo a quantità straordinarie, le analisi dei prezzi vanno sempre allegate.

2.2. Modifica posizioni

Le descrizioni presenti nell’elenco prezzi informativi sono il risultato di una standardizzazione e non possono essere modificati. Qualora fossero necessarie descrizioni nuove o aggiuntive (anche per la presenza sul mercato di nuovi materiali o nuove tipologie di lavorazioni), per queste sarà necessario redigere una nuova posizione, sulla base di precise giustificazioni, secondo quanto previsto al punto 2.2.1 e punto 3.1.

Nella descrizione delle nuove posizioni, contrassegnate con l’asterisco (*), dovranno essere inoltre evidenziate in grassetto le modifiche apportate rispetto alla corrispondente posizione dell’elenco prezzi informativi.

È altresì vietata la modifica indiretta delle posizioni e relativi prezzi unitari attraverso condizioni e/o previsioni contrattuali dirette a compensare con un’unica posizione prestazioni altrimenti separatamente retribuite secondo l’elenco prezzi o comunque tali da comportare una artificiosa riduzione nell’importo a base d’asta.

Ci si riferisce qui, in via esemplificativa ma non esaustiva:

a) in caso di demolizioni, al mancato compenso degli oneri di discarica, così come previsti dall’elenco prezzi, attraverso la previsione aggiunta negli atti di gara che i suddetti oneri sono ricompresi nel prezzo delle demolizioni;

b) ad attività e lavorazioni previste dall’elenco prezzi ma poste a carico dell’appaltatore, tramite condizioni contrattuali o di gara, senza compenso.

Anche in caso di errori in alcune posizioni del prezziario provinciale (per esempio rinvio a testi legislativi abrogati o modificati, materiali non più a disposizione, indicazioni a unità sbagliate, errori di traduzioni ecc.) il progettista deve modificare in autonomia questi errori, evidenziando in maniera inequivocabile la modifica inserendo l’asterisco (*) ed il testo rispettivo (sottolineando o in grassetto ecc.). Nel caso il rinvio normativo non sia più attuale e comporti ulteriori o diverse prestazioni con riferimento alla voce da correggere, il progettista dovrà procedere con la redazione di nuova voce ai sensi dei punti 2.2.1 e 3 della presente linea guida. Il progettista è chiamato ad informare l’Agenzia Contratti Pubblici di questi errori per un continuo miglioramento del prezziario.

2.2.1. Posizioni mancanti

Se all’interno dell’elenco prezzi informativi dovesse mancare una determinata voce, necessaria per la redazione di un progetto, va effettuata un’analisi prezzi come previsto al punto 3.1.

3. Analisi dei prezzi

3.1 Attività di esecuzione e prezzi base

Per un‘adeguata e valida analisi dei prezzi il progettista, ricorrendo ai modelli messi a disposizione da ACP, deve considerare i seguenti elementi previsti dall’elenco prezzi provinciale: data, codice, riga per testo breve, riga per testo lungo, elementi di strutturazione/scomposizione, retribuzione oraria, materiali (compresi gli scarti, compattazione, rottura e spese di trasporto), attrezzature e impianti, quantità, prezzo unitario, importo, subtotale A, spese generali, subtotale B, utile aziendale, arrotondamento, totale e quota. Quando l’analisi prezzo differisce da quella già presente in Elenco, oppure si riferisce ad un nuovo prodotto, nel campo relativo al codice va inserito l’asterisco (*) per segnalare che si tratta di una nuova posizione. Per la determinazione di uno dei prezzi elementari che compongono l’importo totale della posizione, oppure per la determinazione dell’importo dell’intera voce, il progettista può richiedere dei preventivi da parte di operatori economici aventi sede in provincia di Bolzano, qualora disponibili. Nel caso di utilizzo, per l’analisi dei prezzi, dei prezzi elementari della manodopera, dei noli e/o dei materiali dell’elenco prezzi informativi, questi dovranno essere decurtati della componente dell’utile e delle spese generali in essi contenute. Lo scopo delle richieste di preventivi non è la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.

Il file e le istruzioni per l’utilizzo del modello di analisi prezzo sono disponibili all’interno della sezione modulistica del sito di ACP:

3.2 Messa a disposizione delle analisi e dei preventivi richiesti

Le analisi dei prezzi ed i preventivi richiesti ai sensi del punto 3.1 dovranno essere messi a disposizione di tutti gli operatori economici tra la documentazione che non fa parte integrante del contratto. I preventivi o le risultanze delle richieste di preventivi andranno anonimizzati prima di essere messi a disposizione. Il RUP, con il supporto del progettista, dovrà valutare se la richiesta di preventivi, stante il coinvolgimento di alcuni potenziali operatori economici prima dell’avvio della procedura di gara, possa determinare un vantaggio per gli stessi. In tale caso il RUP dovrà adottare misure adeguate per evitare distorsioni della concorrenza e garantire la par condicio tra tutti gli operatori economici.

3.3 Spese generali, utile d‘impresa, oneri della sicurezza afferenti all’impresa

In caso di redazione di nuove voci e relativi prezzi ai sensi del punto 3.1 le spese generali dell’impresa e l’utile d’impresa nell’ammontare previsti nei prezziari vanno computate una sola volta e non possono subire riduzioni o aumenti Gli oneri di sicurezza afferenti all’impresa sono contenuti nella quota parte delle spese generali sostenute dall’operatore economico prevista dalla norma ancora vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Tali oneri di sicurezza afferenti all’impresa sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale, quindi non ascrivibili a carico del committente (si pensi ad esempio ai costi del POS – costi connessi con le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione – DPI – formazione lavoratori in materia di sicurezza, ecc.) e sono già compresi nella misura percentuale fissa di ogni singolo prezzo unitario così come risultante dall’elenco prezzi informativi.

4. Inosservanza

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dà atto dell’attualità dei prezzi utilizzati al fine di determinare il valore del progetto prima dell’avvio della procedura di gara.

Tutti i soggetti che partecipano alla progettazione, verifica ed approvazione (progettista, responsabile unico del procedimento, supporto tecnico al RUP, verificatore del progetto) e la pubblica amministrazione sono tenuti ad applicare le disposizioni vigenti, la presente linea guida e gli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili. La mancata osservanza dell’art. 16, comma 1 della LP 16/2015, della presente linea guida, dell’Elenco prezzi determina l’illegittimità della gara.

La presente delibera viene pubblicata sul sito dell’ACP e sul Bollettino Ufficiale della Regione, in quanto, conformemente all’art. 4, comma 1, lettera d) della LR n. 2 del 19.06.2009, il relativo contenuto è destinato alla generalità dei cittadini;

 

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