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- di approvare le seguenti modifiche e deroghe alle disposizioni elencate nei punti che seguono:
1. Criteri “Residenze per anziani dell’Alto Adige” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018
1.1. Fatto salvo quanto previsto dalle restanti disposizioni dei criteri, alle residenze per anziani, a eccezione di quelle di cui all’articolo 1, comma 3, spettano, per il periodo di sospensione delle ammissioni, determinato a tutela degli/delle ospiti con decreto dell’Assessore/Assessora competente per le Politiche sociali, su proposta della Task Force Anziani, o prescritto in casi specifici dalle autorità competenti, per ogni giorno di mancata occupazione di un posto letto autorizzato per ammissioni a tempo indeterminato o determinato, l’importo unitario e gli importi aggiuntivi previsti dall’articolo 52 nonché l’importo aggiuntivo previsto dal contratto collettivo di intercomparto, calcolati su una occupazione del 98 per cento; alle suindicate residenze spettano inoltre gli importi aggiuntivi per ogni giorno di mancata occupazione di un posto letto autorizzato per le forme di assistenza specifica di cui all’articolo 43.
Per il medesimo periodo non trovano applicazione i parametri relativi all’occupazione di cui agli articoli 47, comma 13, e 52, comma 3.
1.2. A copertura dei costi derivanti dalle mancate entrate per tariffe base o assegni di cura, l’importo unitario e, per ammissioni a tempo determinato, l’importo aggiuntivo sono aumentati, per il periodo di cui sopra, di 55,00 euro ai sensi dell’articolo 50, comma 4, sulla base del medesimo tasso di occupazione.
1.3. Per il periodo di cui sopra, per il personale di assistenza e cura diretta, assunto aggiuntivamente a causa dell’emergenza COVID-19 oltre i parametri di personale previsti, all’ente gestore spetta un importo forfettario annuo massimo pari a 46.000,00 euro, calcolato in rapporto al periodo di lavoro, qualora tale personale sia stato pagato direttamente della struttura.
1.4. Alle residenze per anziani che, per garantire l’intera liquidazione dei premi Covid legittimamente spettanti a collaboratori e collaboratrici, hanno anticipato con mezzi propri l’importo mancante di 1,00 euro a giorno e posto letto spetta il rimborso di tale importo nella misura di cui sopra. Il rimborso è liquidato alle residenze nell’anno 2021, con la terza rata (saldo) di cui all’articolo 53, comma 2, che rappresenta l’ultima rata del finanziamento relativo all’anno 2020.
1.5. Gli importi di finanziamento previsti dal presente punto sono erogati agli enti gestori ai sensi dell’articolo 53, comma 2, con la terza rata (saldo) oppure in forma di una rata aggiuntiva.
1.6. Fatto salvo quanto previsto alle restanti disposizioni dei criteri di cui all‘allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, alle residenze per anziani, a eccezione di quelle di cui all‘articolo 1, comma 3, spettano, per i periodi di cui al punto 1.1, per ogni giorno di mancata presenza riferito a un posto letto di isolamento previsto dal punto 14.9 dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 842 del 27 ottobre 2020, e successive modifiche, gli importi di cui al punto 1.1. e al punto 1.2.
2. Criteri “Sistema di finanziamento per le spese correnti degli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13”, di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 764 del 3 maggio 2010, e successive modifiche
2.1. Salvo quanto previsto dalle restanti disposizioni dei criteri, per il solo periodo determinato con decreto dell’Assessore/Assessora competente per le Politiche sociali su proposta della Task Force Sociale o prescritto in casi specifici dalle autorità competenti, ai servizi sociali sono riconosciute le spese per rette dovute a enti erogatori di servizi, pubblici o privati, convenzionati o legati al servizio sociale attraverso altri contratti, che in questo periodo non hanno erogato servizi o che li hanno erogati solo in forma ridotta o alternativa; il riconoscimento avviene in base alle vigenti disposizioni specifiche di settore o alle convenzioni o ad altri contratti ovvero, in assenza di disposizioni specifiche, nella misura del tasso medio di occupazione delle strutture o del servizio nel mese di gennaio 2020.
Se non finanziati attraverso rette giornaliere o orarie, ai suddetti gestori di servizi che non abbiano potuto erogare i propri servizi a causa delle prescrizioni per il contrasto al COVID-19 o che li abbiano erogati solo in forma ridotta o alternativa, sono riconosciute le spese, purché adeguatamente documentate.
2.2. Ai suddetti gestori di servizi sono riconosciute le suddette spese e quelle di cui al punto 4.1 delle presenti disposizioni relative all’anno 2020, anche al di fuori dei periodi determinati con deliberazione della Giunta provinciale n. 619 del 25 agosto 2020, e successive modifiche, qualora possano dimostrare che non hanno potuto erogare i propri servizi o li hanno erogati solo in forma ridotta o alternativa a causa di specifiche prescrizioni per il contrasto al COVID-19 impartite dalle autorità competenti.
2.3. Per il periodo di cui al punto 2.1., ai servizi sociali spetta una compensazione per le mancate entrate da tariffe dovute alla chiusura o alle limitazioni all’erogazione del servizio.
3. Servizi per minori
3.1. Per il finanziamento dei servizi semiresidenziali socio-pedagogici e socio-pedagogici integrati per minori di cui ai seguenti provvedimenti:
- “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi socio-pedagogici residenziali e semiresidenziali per minori” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 4 aprile 2017;
- “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1418 del 18 dicembre 2018;
- decreto dell’Assessora provinciale alla Salute, allo Sport, alle Politiche sociali e al Lavoro n. 24467/2016 del 21 dicembre 2016, recante “Strutture residenziali e semiresidenziali per minori – Rette giornaliere ed orarie 2017”;
si riconosce, esclusivamente per il periodo previsto al punto 2.1 della presente deliberazione, la seguente retta giornaliera:
a) importo base tramite l’ente gestore del servizio sociale territorialmente competente per la struttura, a quota fissa;
b) più il 65 per cento dell’importo di prestazione tramite il servizio inviante per i minori accolti al momento della chiusura, i minori che si trovano in quarantena e i minori che, per motivi di sicurezza, in accordo con il Servizio sociale competente non frequentano, temporaneamente, il servizio semiresidenziale e il cui accompagnamento è comunque garantito in forma alternativa dal personale del centro diurno. Questa regola vale fino alla loro riammissione;
c) più il 40 per cento dell’importo di prestazione tramite il servizio inviante per i minori accolti al momento della chiusura, i minori che si trovano in quarantena e i minori che, per motivi di sicurezza, in accordo con il Servizio sociale competente non frequentano, temporaneamente, il servizio semiresidenziale e che non vengono accompagnati in forma alternativa dal personale del centro diurno. Questa regola vale fino alla loro riammissione.
3.2. Quanto al finanziamento dei servizi sociali residenziali socio-pedagogici, socio-pedagogici integrati e socioterapeutici per minori di cui ai seguenti provvedimenti:
- “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi socio-pedagogici residenziali e semiresidenziali per minori” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 4 aprile 2017;
- “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1418 del 18 dicembre 2018;
- decreto dell’Assessora provinciale alla Salute, allo Sport, alle Politiche sociali e al Lavoro n. 24467/2016 del 21 dicembre 2016, recante “Strutture residenziali e semiresidenziali per minori – Rette giornaliere ed orarie 2017”;
viene corrisposto, esclusivamente per il periodo previsto al punto 2.1 della presente deliberazione, dal 31° giorno di assenza, oltre all’importo base, anche il 40 per cento dell’importo di prestazione.
4. Servizi per persone con disabilità, con malattia psichica o dipendenza patologica
4.1. In deroga a quanto disposto dai seguenti criteri:
- “Criteri per i servizi per l'occupazione lavorativa e per l’accompagnamento socio-pedagogico diurno dei servizi sociali” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 883 del 4 settembre 2018;
- “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali per le persone con disabilità” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 795 del 18 luglio 2017;
- “Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali residenziali e semiresidenziali per le persone con malattia psichica” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 821 del 1° luglio 2014;
- “Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali per persone con dipendenza patologica” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 733 del 24 luglio 2018;
vale quanto segue:
Per il periodo di cui al punto 2.1. della presente deliberazione, i giorni o le ore di assenza dovuti alla chiusura totale o parziale dei servizi per l’occupazione lavorativa, dei servizi di riabilitazione lavorativa e del centro di training professionale, decisa dagli enti gestori in relazione alle misure di contrasto al COVID-19, sono conteggiati, al fine della corresponsione dell’indennità, alla stregua dei giorni e delle ore di presenza, nella misura dell’importo medio individuale. Le persone che rinunciano alla frequenza del servizio di propria iniziativa non percepiscono l’indennità.
4.2. In deroga all’articolo 5 delle “Modalità di assegnazione dell’indennità per le convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa” di cui all’Allegato A del decreto dell’Assessora provinciale alla Famiglia, agli Anziani, al Sociale e all’Edilizia abitativa n. 2629/2019 del 04.03.2019, i giorni o le ore di assenza nel periodo di cui al punto 2.1. della presente deliberazione, dovuti alla chiusura totale o parziale delle aziende, alla graduale ripresa delle attività delle aziende o alla necessità di tutelare la salute delle persone con disabilità ai sensi della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, alle misure di contrasto al COVID-19 adottate o a relativa malattia, sono conteggiati ai fini della corresponsione dell’indennità alla stregua dei giorni o delle ore di presenza, nella misura specificata nelle singole convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa.
5. “Criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e per l’erogazione dell’assegno di cura” di cui all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1246 del 14 novembre 2017, e successive modifiche
5.1. Il comma 6 dell’articolo 10/bis è così sostituito:
“6. Gli assegni di cura relativi ai livelli assistenziali assegnati d’ufficio sono erogati per 18 mesi, fatta salva l’eventuale maggiore validità prevista dal comma 3 dell’articolo 18. Se il livello assistenziale è accertato su richiesta della persona interessata ai sensi del comma 2, la durata di erogazione è determinata ai sensi del comma 3 dell’articolo 18.”
5.2. Il comma 4 dell’articolo 13 è così sostituito:
“4. La persona non autosufficiente o il suo/la sua legale rappresentante può presentare richiesta di modifica o annullamento della prescrizione dei buoni servizio. La richiesta scritta va inoltrata alla Ripartizione provinciale Politiche Sociali, Servizio di valutazione della non autosufficienza e deve contenere tutte le informazioni relative alle variazioni della situazione assistenziale. L’unità di valutazione decide in merito all’eventuale modifica o annullamento della prescrizione dei buoni servizio sulla base di una visita di verifica non annunciata o della documentazione presentata.”
5.3. In deroga all’articolo 13, comma 7, i buoni servizio non utilizzati nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020 sono rimborsabili. I buoni servizio non utilizzati dal 1° agosto 2020 sono rimborsabili esclusivamente qualora il servizio di assistenza domiciliare venga limitato o sospeso a livello comprensoriale in relazione al COVID-19.
5.4. In deroga all’articolo 18, comma 3, la scadenza dell’erogazione dell’assegno di cura è sospesa dal 1° febbraio 2020 al 30 giugno 2021. La validità delle domande originariamente in scadenza in detto periodo è prolungata di 12 mesi.
5.5. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 è così sostituita:
“a) l’assegno di cura viene erogato per 18 mesi se il competente medico di medicina generale attesta nel certificato che le limitazioni funzionali sono prevalentemente riconducibili a un evento acuto al quale segue un programma di riabilitazione, per cui si rende necessaria una nuova valutazione del fabbisogno assistenziale;”
5.6. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 18 è così sostituita:
“c) l’assegno di cura viene erogato a tempo indeterminato quando nell’anno di scadenza dell’erogazione la persona non autosufficiente ha raggiunto o raggiunge l’età di 85 anni; fa eccezione il caso di cui alla lettera a);”
5.7. Per il conteggio del limite di 10 giorni di calendario previsto all’articolo 18, comma 13, non vengono considerate le giornate aggiuntive di aspettativa retribuita ai sensi del decreto “Cura Italia” (decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) o di altre misure similari.
6. Criteri “Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e sociosanitari” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 535 del 25 giugno 2019, e successive modifiche
6.1. In deroga agli articoli 8 e 11, le autorizzazioni e gli accreditamenti dei servizi sociali nonché gli adempimenti connessi, incluse le prescrizioni imposte ai sensi dell’articolo 6, comma 3, che scadono a partire dalla data di applicazione delle presenti disposizioni, sono prorogati d’ufficio di 12 mesi dalla rispettiva scadenza.
6.2. Restano esclusi dalla proroga di cui al punto 6.1:
a) le comunicazioni con contestuale domanda di cui all’articolo 8, comma 3;
b) gli accreditamenti provvisori di cui all’articolo 7;
c) i rinnovi di autorizzazioni e accreditamenti di cui all’articolo 8, comma 2, per i quali alla data di applicazione delle presenti disposizioni è già stata presentata la relativa domanda;
d) le autorizzazioni e gli accreditamenti che devono essere rilasciati in casi particolari.
7. “Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 10 aprile 2018, e successive modifiche
7.1. In deroga a quanto stabilito da detti criteri, per l’anno 2021 è previsto quanto segue:
a) il riconoscimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari in relazione ad attività non svolte o solo parzialmente svolte nei periodi di limitazione dei servizi e delle attività a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 nel periodo di cui al punto 2.1. della presente deliberazione, fermo restando il ricorso agli strumenti di ammortizzazione sociale nei casi in cui questo risulti possibile. Fanno eccezione i contributi per la gestione delle strutture per l’accoglienza dei profughi individuate in base ad accordi tra la Provincia e i competenti organi statali, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g), per i quali si applicano le disposizioni specifiche;
b) un contributo aggiuntivo pari al 95 per cento delle spese sostenute dall’inizio dell’emergenza per le misure di prevenzione del rischio di contagio previste dal Servizio Igiene per tutte le strutture di accoglienza, spettante agli enti gestori delle strutture per l’accoglienza dei profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g), per il periodo di cui al punto 2.1. della presente deliberazione. Tale contributo spetta ai citati enti gestori anche per le spese sostenute in relazione alle misure straordinarie prescritte dal Servizio Igiene nel caso in cui nelle strutture siano presenti persone contagiate dal virus;
c) le modifiche al tipo e alle modalità delle attività offerte e gli spostamenti delle voci di spesa tra macro-voci possono essere effettuati dai beneficiari senza preventiva comunicazione e autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le finalità previste dai rispettivi criteri di finanziamento;
d) la durata dei progetti pilota presentati ed autorizzati di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) può essere prorogata di un anno, se le prestazioni previste nel progetto non hanno potuto essere svolte o hanno potuto essere svolte solo in parte nell’anno 2020;
e) nel concedere i contributi per le spese correnti nell’area disabilità, psichiatria sociale e dipendenze per l’anno 2021 non si considerano gli importi massimi di cui all’articolo 14, comma 5, lettera a), così da poter tenere conto dei maggiori costi sostenuti a causa dell’emergenza COVID-19;
f) il termine per la rendicontazione delle spese correnti 2020, fissato dai criteri al 30 aprile dell’anno successivo, per l’anno 2021 è prolungato di un mese, e pertanto fissato al 31 maggio 2021.
8. “Criteri per il rimborso delle spese per l’assistenza sanitaria degli ospiti delle residenze per anziani” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 742 del 4 luglio 2017
8.1. In deroga a quanto previsto dai criteri, tutti i termini per la rendicontazione dei contributi che fanno riferimento all’anno 2020 concessi per investimenti e rimborsi ivi previsti sono prorogati fino alla fine dell’anno 2020.
- La concessione delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 619 del 25 agosto 2020, e successive modifiche, nonché il punto 3 della parte dispositiva della deliberazione della Giunta provinciale n. 842 del 27 ottobre 2020 sono revocati.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.