(1) La rubrica dell’articolo 4 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituita: “Lotta alla dipendenza dal gioco in ambito sociale”.
(2) Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituito:
“1. Alla struttura organizzativa provinciale competente in materia di politiche sociali viene assegnata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, una quota pari allo 0,3 per cento delle somme annualmente riversate alla Provincia quale compartecipazione al prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Tale quota è destinata alla prevenzione e alla riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo.”