(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:
“1/bis Con la pianta organica delle farmacie la Giunta provinciale prende atto delle zone individuate dai comuni per la collocazione delle farmacie.
1/ter La pianta organica delle farmacie è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e riporta:
- la consistenza numerica della popolazione residente e il numero delle farmacie da prevedere nei comuni in base alla normativa vigente in materia;
- la delimitazione della zona di ogni singola farmacia;
- il numero di farmacie effettivamente esistenti nei comuni.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui al comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o da una farmacista ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Se necessario, essi possono avvalersi di altri esperti del settore.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale e gode dell’autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire l’indipendenza nello svolgimento delle attività di vigilanza.”
(4) Il comma 2 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vigenti in questo settore sono effettuate dai dipendenti di cui all’articolo 9, comma 1, assistiti da un farmacista ospedaliero o una farmacista ospedaliera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Se necessario, essi possono avvalersi di altri esperti del settore.”
(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale e gode dell’autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire l’indipendenza nello svolgimento delle attività di vigilanza.”
(6) Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
“3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle autorità statali competenti, la Ripartizione provinciale Salute determina nel dettaglio le modalità e le condizioni per l’utilizzo e la distribuzione dei farmaci erogati a carico del Servizio sanitario pubblico.
4. Gli atti riguardanti l’assistenza farmaceutica rivolti alla generalità dei cittadini o a determinate categorie di soggetti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.”
(7) Nella legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, le parole: “Ripartizione provinciale Sanità” sono sostituite dalle parole: “Ripartizione provinciale Salute”.