(1) Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, sono soppresse le parole: “o comunque per 15 anni”.
(2) All’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, l’ultimo periodo è così sostituito: “L'importo massimo dei contributi previdenziali e assistenziali rimborsabili è calcolato in conformità alle norme che disciplinano il calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro per il personale del Consiglio provinciale.”
(3) Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, dopo le parole: “pubbliche amministrazioni” sono inserite le parole: “, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti, ”.