(1) L’articolo 15 e il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, sono abrogati.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
“2. La Giunta provinciale, previa approvazione di un programma annuale di amministrazione del patrimonio, delega l’assessore provinciale competente a disporre l’acquisizione, l’alienazione o la cessione gratuita di immobili, nonché la costituzione o l’estinzione di diritti reali, qualora il loro valore non superi l’importo di 260.000,00 euro. I relativi contratti, con valore fino alla predetta soglia, sono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio.”