(1) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, le parole: “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione” sono sostituite dalle seguenti parole: “nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”.
(2) Dopo il primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Sono rimborsate anche le spese sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei suddetti procedimenti.”
(3) I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l’anno 2021, in 50.000,00 euro per l’anno 2022 e in 50.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.