(1) La Ripartizione provinciale competente per le infrastrutture adotta i necessari provvedimenti per la progettazione, l’elaborazione, la realizzazione e l’affidamento di ricerche e studi nonché per l'organizzazione e la partecipazione ad eventi, convegni, congressi e manifestazioni pubbliche attinenti alle materie che rientrano nella propria competenza e a materie affini. La Ripartizione provinciale competente per le infrastrutture è autorizzata a sostenere le relative spese dirette e indirette, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2021, in 20.000,00 euro per l’anno 2022 e in 20.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.