(1) Al fine di promuovere lo sviluppo economico della provincia di Bolzano e di sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi di investimento e, in generale, gli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia abilitati alla gestione del risparmio, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore.
(2) In considerazione del ruolo strategico rivestito dalla società in house “Euregio Plus SGR Spa” nell’attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano nella predetta società in misura sufficiente ad assumere la posizione di controllo prevista dall’Art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.600.000,00 per l’anno 2021, in euro 0,00 per l’anno 2022 e in euro 0,00 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.)