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1. Il termine ultimo del 31 dicembre 2020 per la presentazione delle domande di prosecuzione dell’erogazione dell’assegno provinciale per i figli di cui all’articolo 18 dei “Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell’assegno provinciale al nucleo familiare e dell’assegno provinciale per i figli” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 29 agosto 2017, e successive modifiche, è posticipato al 30 aprile 2021.
2. Sono approvate le seguenti modifiche ai “Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell’assegno provinciale al nucleo familiare e dell’assegno provinciale per i figli” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 29 agosto 2017, e successive modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 13/bis è così sostituito:
“1. Ai fini della domanda di assegno provinciale per i figli, il riconoscimento dell’invalidità civile di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), comunicato entro 180 giorni dalla data della seduta della competente commissione sanitaria, è efficace dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di accertamento di invalidità civile. Il riconoscimento dell’invalidità comunicato oltre tale termine è invece efficace dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa comunicazione è pervenuta all’ASSE.”
b) il comma 1 dell’articolo 14 è così sostituito:
“1. Il periodo di riferimento dell’assegno per i figli va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. L’assegno per i figli decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero dal primo mese dell’anno di riferimento, qualora la domanda sia stata presentata in via anticipata prima dell’inizio dell’anno di riferimento stesso. Qualora la domanda venga presentata entro 180 giorni dalla data di nascita del bambino/della bambina o del provvedimento di adozione o affidamento, l’assegno provinciale per i figli spetta a decorrere dal primo mese successivo a tale data, a condizione che a tale data sussistessero già i requisiti previsti.”
3. Il disposto di cui al punto 1 trova applicazione a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e ha validità esclusivamente per le domande di rinnovo dell’assegno provinciale per i figli riferite all’annualità 2021.
4. La modifica di cui al punto 2, lettera a), trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2021.
5. La modifica di cui al punto 2, lettera b), trova applicazione per le nascite a partire dal 1° gennaio 2021.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.