(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Per i bacini artificiali posti fuori alveo e con un volume utile compreso fra 5.000 m³ e 1.000.000 m³ o con un'altezza degli sbarramenti inferiore a 15 m, il relativo progetto di gestione è presentato dal gestore un anno prima di un'operazione programmata.”