(1) Il comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:
“1. Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi con un volume utile fino a 5.000 m³ sono eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'impatto per i corpi idrici a valle della presa. Lo spurgo e lo svuotamento vengono effettuati lentamente e con gradualità, in modo tale che la concentrazione dei solidi sospesi nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l). La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff, che è anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al parametro “materiali sedimentabili”.”