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1. A domanda, nelle graduatorie provinciali per le scuole in lingua tedesca possono inserirsi i docenti che sono in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso A023/bis Sostegno linguistico in tedesco nelle scuole in lingua tedesca, e delle scuole delle località ladine, nonché in tedesco come seconda lingua nelle scuole in lingua italiana, per alunne e alunni con background migratorio. A domanda, nelle graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana possono inserirsi i docenti che sono in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso A023/ter Sostegno linguistico in italiano nelle scuole in lingua italiana e delle scuole delle località ladine, nonché in italiano come seconda lingua nelle scuole in lingua tedesca, per alunne e alunni con background migratorio.
2. Per la redazione delle graduatorie provinciali per le classi di concorso A023/bis e A023/ter si applicano le disposizioni di cui all’Allegato C della deliberazione n. 296 del 16 aprile 2019; all’art. 3, comma 1, le parole “Direttore di Ripartizione della competente Direzione Istruzione e Formazione” sono sostituite dalle parole “competente dirigente scolastico oppure dalla competente dirigente scolastica”.
3. L’ultimo periodo dell’art. 15, comma 5, dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1421 del 19 dicembre 2017 si applica esclusivamente alla scuola in lingua italiana.