1. La domanda di contributo deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno all’Ufficio provinciale Funivie.
2. La domanda può essere presentata anche prima del rilascio della concessione di cui all’articolo 7 della legge provinciale.
3. In caso di lavori soggetti a titolo edilizio, il cui avvio è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori al Comune competente, la domanda di contributo deve essere presentata prima della dichiarazione di inizio lavori.
4. In tutti gli altri casi, la domanda deve essere presentata prima dell’emissione dei documenti di spesa, incluse le attestazioni di pagamento.
5. La presentazione della dichiarazione di inizio lavori o l’emissione di documenti di spesa, come ad esempio fatture di acconto, la stipula di contratti preliminari con versamento di caparra o l’effettuazione di pagamenti di cauzioni o di altri pagamenti, anche solo parziali, in data anteriore a quella di presentazione della domanda, determinano l’esclusione dal contributo dell’intero investimento a cui si riferiscono, fatto salvo quanto previsto al comma 9. I documenti di spesa relativi a studi preliminari e alle spese non ammissibili di cui all’articolo 7 non determinano l’esclusione dal contributo.
6. La domanda per la costruzione di nuovi impianti funiviari deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) descrizione delle finalità dell’impianto funiviario e analisi del traffico prevedibile;
b) planimetria, in scala 1:10.000, con indicati la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici o sciistici di collegamento tra queste;
c) copia dell’atto di costituzione e dello statuto, qualora il soggetto richiedente sia una persona giuridica privata, salvo che l’Amministrazione provinciale sia già in possesso di tali documenti;
d) progetto preliminare o definitivo dell’impianto per la linea funiviaria, redatto secondo le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006 n. 61, e successive modifiche;
e) dichiarazione del/della progettista sulla rispondenza del tracciato dell’impianto progettato al tracciato indicato nel registro delle piste da sci oppure nel piano urbanistico; questa dichiarazione può essere prodotta anche successivamente, entro il 1° ottobre dell’anno di riferimento ovvero, se in data antecedente, entro la data di emanazione del decreto di concessione del contributo. Nel caso in cui il progetto riguardi un intervento integrativo di cui all’articolo 9/bis del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, e successive modifiche, la delibera di approvazione del relativo studio di fattibilità della Giunta provinciale deve essere prodotta entro il termine di cui al comma 1;
f) preventivo di spesa;
g) cronoprogramma degli investimenti, suddivisi per anno di riferimento con indicazione dell’inizio e della fine dei lavori, compresi gli eventuali lavori di consolidamento e completamento;
h) piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, nel caso in cui l’intervento sia di rilevante interesse generale o di interesse strategico ai sensi dell’articolo 8, oppure nel caso in cui venga applicato il metodo del deficit di finanziamento ai sensi dell’articolo 9.
7. La domanda di contributo per interventi diversi da quelli di cui al comma 6 deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui al comma 6, lettere f), g) e h), anche dalla seguente documentazione:
a) relazione giustificativa sull’opportunità e sulla necessità dell’intervento proposto;
b) progetto preliminare o definitivo relativo agli interventi di modifica dell’impianto, redatto secondo le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, o relazione tecnica negli altri casi previsti dallo stesso decreto;
c) dichiarazione del/della progettista sulla rispondenza del tracciato dell’impianto progettato al tracciato indicato nel registro delle piste da sci oppure nel piano urbanistico, qualora si intendano apportare variazioni al tracciato della linea.
8. La domanda di contributo per l’acquisto di apparecchiature per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui al comma 6, lettere c), f), g) e h, anche dalla seguente documentazione:
a) relazione sull’opportunità o sulla necessità della sostituzione delle apparecchiature in uso;
b) elenco dei punti in cui sono installate le singole apparecchiature.
9. Per le domande rigettate oppure non accolte nella percentuale massima ammissibile per insufficiente disponibilità di fondi sul relativo capitolo del bilancio provinciale, è possibile ripresentare la domanda, anche ai fini di un contributo integrativo, a condizione che, alla data di presentazione della nuova domanda, l’impianto non sia già entrato in servizio o che l’investimento previsto non sia già stato interamente effettuato entro quella data. Nella nuova domanda si deve fare riferimento alla domanda presentata originariamente e alla relativa documentazione tecnica.