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1. Il limite di reddito per l'assegnazione di abitazioni in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aumentato a 17.900,00 Euro.
2. Le quote di detrazione di cui all'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono elevate rispettivamente confermate per il settore dell’edilizia sociale nel modo seguente:
a) La quota di detrazione per il coniuge di Euro 13.100,00 è elevata a Euro 13.300,00;
b) La quota di detrazione per il primo figlio a carico è confermata a Euro 4.800,00;
c) La quota di detrazione per il secondo figlio a carico di Euro 5.300,00 è elevata a Euro 5.400,00;
d) La quota di detrazione per il terzo ed ogni ulteriore figlio a carico di Euro 6.400,00 è elevata a Euro 6.500,00;
e) La quota di detrazione per il primo figlio a carico di nuclei monoparentali è confermata a Euro 9.000,00.
3. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti che presentano domanda per l'assegnazione di un’abitazione in locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale, alle fasce di reddito di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, 2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è attribuito il seguente punteggio:
a) Punti 10 per un reddito fino a Euro 7.400,00;
b) Punti 9 per un reddito da Euro 7.400,01 a Euro 8.600,00;
c) Punti 8 per un reddito da Euro 8.600,01 a Euro 9.700,00;
d) Punti 7 per un reddito da Euro 9.800,01 a Euro 10.900,00;
e) Punti 6 per un reddito da Euro 10.900,01 a Euro 11.900,00;
f) Punti 5 per un reddito da Euro 11.900,01 a Euro 13.300,00;
g) Punti 4 per un reddito da Euro 13.300,01 a Euro 14.400,00;
h) Punti 3 per un reddito da Euro 14.400,01 a Euro 15.500,00;
i) Punti 2 per un reddito da Euro 15.500,01 a Euro 16.700,00;
l) Punto 1 per un reddito da Euro 16.700,01 a Euro 17.900,00.
4. Ai fini dell’edilizia sociale, i limiti di reddito di cui all'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per l’ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione, l’acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono fissati nel modo seguente:
a) Prima fascia di reddito Euro 23.900,00;
b) Seconda fascia di reddito Euro 32.400,00;
c) Terza fascia di reddito Euro 38.800,00;
d) Quarta fascia di reddito Euro 46.500,00;
e) Quinta fascia di reddito Euro 59.900,00.
5. Ai fini dell’edilizia sociale alle fasce di reddito di cui sopra è attribuito il seguente punteggio:
a) Punti 10 per un reddito fino a Euro 23.900,00;
b) Punti 9 per un reddito da Euro 23.900,01 a Euro 26.700,00;
c) Punti 8 per un reddito da Euro 26.700,01 a Euro 29.600,00;
d) Punti 7 per un reddito da Euro 29.600,01 a Euro 32.400,00;
e) Punti 6 per un reddito da Euro 32.400,01 a Euro 35.600,00;
f) Punti 5 per un reddito da Euro 35.600,01 a Euro 38.800,00;
g) Punti 4 per un reddito da Euro 38.800,01 a Euro 42.600,00;
h) Punti 3 per un reddito da Euro 42.600,01 a Euro 46.500,00;
i) Punti 2 per un reddito da Euro 46.500,01 a Euro 53.100,00;
l) Punto 1 per un reddito da Euro 53.100,01 a Euro 59.900,00.
6. Gli importi di cui sopra si applicano ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2020.
7. La quota esente per il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, 1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, da 885.500,00 euro è aumentata a 892.600,00 euro. Tale quota esente è applicata per le domande del settore dell’edilizia abitativa agevolata presentate dal 01.07.2021 al 30.06.2022 e per le domande del settore dell’edilizia sociale presentate dal 01.05.2021 al 30.04.2022.
8. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28 comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.