1. La Ripartizione provinciale Agricoltura concede contributi ai consorzi di bonifica nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado per la realizzazione di studi strategici o progetti definitivi per la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo irriguo.
2. Sono considerati studi strategici o progetti definitivi per la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo irriguo gli studi e i progetti che includono:
a) analisi e valutazioni del fabbisogno irriguo reale;
b) analisi e valutazioni delle risorse attualmente disponibili e utilizzate, nonché di quelle che in futuro saranno necessarie e accessibili in maniera sostenibile;
c) analisi e valutazioni degli aspetti idrologici e idrogeologici dell’area oggetto di studio;
d) analisi e valutazioni degli effetti degli sviluppi climatici sull’agricoltura e sul relativo fabbisogno irriguo nell’area oggetto di studio;
e) proposte per l’efficientamento nell’ambito del fabbisogno idrico, sia dal punto di vista strutturale che gestionale, e loro fattibilità, anche in riferimento alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici;
f) proposte per la riduzione delle pressioni esistenti sui corpi idrici mediante la realizzazione di opere infrastrutturali dedicate o tramite l’utilizzo di opere già esistenti anche ad altro scopo.
3. Per le domande valgono i seguenti criteri di ammissibilità:
a) spesa minima a domanda: 30.000 euro;
b) superficie irrigua minima interessata dallo studio/dal progetto: 200 ha;
c) importo massimo della spesa ammissibile per ettaro di superficie irrigua:
1) 350 euro/ha per i primi 200 ha;
2) 250 euro/ha da 201 a 400 ha;
3) 150 euro/ha da 401 a 600 ha;
4) 100 euro/ha da 601 ha.
4. L’importo massimo della spesa ammissibile di cui al comma 3, lettera c), si riduce del 50 per cento qualora si tratti di soli studi strategici.
5. Gli studi e i progetti possono essere finanziati fino all’80 per cento dei costi ammissibili. In caso di consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado la misura massima del contributo è pari al 60 per cento dei suddetti costi.
6. Le domande di contributo sono presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura, che le verifica ai sensi del presente articolo. Le domande possono essere presentate nel corso dell’intero anno. Alle domande sono da allegare il concetto dello studio strategico o dell’intervento da progettare con descrizione accurata delle finalità, sottoscritto dal/dalla legale rappresentante dall’istituto di ricerca incaricato o da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, e un preventivo dettagliato sottoscritto dal/dalla richiedente.
7. Le domande di contributo di cui al presente articolo sono approvate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento della relativa disponibilità di bilancio. Esse vengono trattate con precedenza rispetto alle domande di cui all’articolo 4.
8. Il contributo concesso deve essere rendicontato entro l’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, qualora questa avvenga successivamente. Alla domanda di liquidazione devono essere allegati lo studio strategico o il progetto definitivo approvato e le relative fatture quietanzate. Per il riconoscimento dei costi è necessario che la data della fattura sia successiva alla data della presentazione della domanda di contributo.
9. Qualora la domanda di contributo riguardi sia lo studio strategico sia il progetto definitivo e alla domanda di liquidazione non venga allegato il progetto definitivo approvato, il contributo concesso viene rideterminato sulla base di quanto previsto al comma 4.