1. L’art. 7 della legge provinciale del 19 dicembre 2019, n. 15 “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020”, prevede che gli importi di spesa massima autorizzati a carico del bilancio provinciale 2020-2022 per la contrattazione collettiva intercompartimentale per la generalità del personale e per il personale dirigenziale si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle Residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.
2. Per le amministrazioni di cui alla seconda parte del comma precedente in applicazione ed ai sensi delle disposizioni dell’articolo 7 della legge provinciale n. 6/2015, dell’articolo 48, commi 2 e 4, ultima parte, del d.lgs. n. 165/2001 e dei criteri generali di cui all’articolo 2 del DPCM 27/02/2017, le spese per la contrattazione collettiva intercompartimentale, cui va imputato il recupero strutturale delle somme, sono a carico dei rispettivi bilanci e vengono determinate in analogia e in applicazione dei medesimi parametri di cui alle disposizioni delle leggi di stabilità provinciali ed in particolare dell’art. 7 della legge provinciale del 19 dicembre 2019, n. 15 “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020”. A tal fine, come parametro principale per la determinazione degli oneri da porre a carico dei bilanci delle amministrazioni per la contrattazione collettiva intercompartimentale viene assunto il “monte salari” utile ai fini contrattuali, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
3. I comuni, le comunità comprensoriali, le Residenze per anziani, l’Istituto per l’edilizia sociale, l’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l’Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano, effettuano il recupero strutturale delle somme illegittimamente corrisposte per l’indennità di coordinamento, di dirigente sostituto e di indennità di funzione al personale dirigenziale, prelevandole dalle risorse finanziarie disponibili e autorizzate per la contrattazione a livello intercompartimentale nei singoli bilanci, in analogia alla procedura prevista per l’Amministrazione provinciale e l’Azienda sanitaria al precedente art. 3.