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Contratto collettivo intercompartimentale - recupero strutturale delle somme corrisposte a titolo di assegno personale pensionabile nell’ambito ed in applicazione dell’articolo 40, comma 3/quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 3 del B.U. 31 agosto 2020, n. 35.

Premessa

Nell’ambito della competenza legislativa primaria in materia di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetti” la Provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato lo status giuridico ed economico del personale e, quindi, anche quello della dirigenza, nonché la disciplina della contrattazione collettiva.

Nell’esercizio di detta competenza, la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito un modello di conferimento degli incarichi dirigenziali mediante l’iscrizione in un “albo” e la conservazione, nel caso di attribuzione dell’incarico, dell’inquadramento di provenienza, riconoscendo, dapprima con la legge provinciale n. 10 del 1992, un’indennità di funzione mensile che veniva gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile. Successivamente alla cosiddetta contrattualizzazione della materia la norma è stata pressoché integralmente trasposta nei successivi contratti collettivi, a partire dal biennio 1999-2000.

Quindi, dal 1999 la fonte di disciplina della graduale trasformazione dell’indennità di funzione dirigenziale in assegno personale pensionabile, è stata pertanto, solo e soltanto la contrattazione collettiva. Analogo meccanismo è stato previsto per la corresponsione dell’indennità di funzione ai dirigenti sostituti e dell’indennità di coordinamento correlata all’esercizio di funzioni di coordinamento.

Si precisa che l’attribuzione al dipendente dell’assegno personale pensionabile a seguito della trasformazione graduale dell’indennità non avveniva al momento della cessazione dell’incarico, bensì in costanza di esso, accumulandosi di anno in anno, a condizione che l’operato del dirigente fosse stato valutato positivamente. Una volta cessato l’incarico, cessava quindi anche la relativa trasformazione.

Nell‘ambito dei giudizi di parifica relativi ai rendiconti 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, le Sezioni Riunite della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno dichiarato non regolari i capitoli di spesa concernenti il pagamento delle indennità di funzione, di coordinamento e sostituti dirigenti, gradualmente trasformate in assegno personale pensionabile e riconosciute tra l’altro anche a favore di funzionari senza incarico di direzione, di coordinamento o sostituzione di uffici.

In particolare, la Corte dei conti ha ritenuto le disposizioni dei contratti collettivi incompatibili con il divieto di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese ai sensi dell’art. 7, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Nelle suddette pronunce la Corte dei conti, sez. riun. per la Regione Trentino Alto- Adige/Südtirol, sulla base dell’art. 40, comma 3/quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aveva ritenuto nulle le clausole dei contratti collettivi intercompartimentali e di comparto riguardanti la trasformazione delle indennità di dirigenza e di coordinamento in assegno personale pensionabile.

Sulla disciplina di dette erogazioni sono intervenuti, nel corso del 2017 e nel 2018, gli artt. 1, 2 e 17 della legge provinciale n. 9 del 2017 e gli artt. 1 e 3 della legge provinciale n. 1 del 2018.

A seguito di questione di legittimità sollevata dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite per il Trentino-Alto Adige/ Südtirol la Corte Costituzionale, su istanza delle Procure di Trento e di Bolzano, ha poi definito il giudizio di costituzionalità con sentenza n. 138 depositata il 06/06/2019, con la quale non solo è stata dichiarata, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2 della legge provinciale del 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale) nonché dell’art. 1 della legge provinciale del 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), “avendo esso dato vita alla spesa per indennità di dirigenza, corrisposte in assenza di prestazione lavorativa e assoggettate a contribuzione pensionabile, in contrasto con la legge statale”, ma ha anche rivolto un chiarissimo monito pro futuro quanto alla previsione di una “trasformazione graduale delle indennità di dirigenza in assegno pensionabile, una volta cessato l’incarico” che – chiarisce la Corte – risulta “inconciliabile con la regola generale inerente alla dirigenza pubblica.., ferma restando la preclusione all’assunzione di tale tipologia di spesa per gli esercizi successivi al 2017.”

In particolare, nella suddetta sentenza la corresponsione di indennità dopo la cessazione degli incarichi dirigenziali è censurata nei termini che seguono: in quanto erogata “in assenza di formale incarico” (p.to 1.1); per la “assenza di sinallagmaticità della relativa retribuzione e […] relativo assoggettamento a contribuzione previdenziale” (p.to 7.1); per la sua inconciliabilità “con la regola generale inerente alla dirigenza pubblica” (p.to 7.1).

Quindi, le summenzionate erogazioni sarebbero illegittime, in ragione sia della nullità, per contrasto con norme imperative, delle clausole dei contratti collettivi che prevedono la trasformazione, alla cessazione dell’incarico, delle indennità di dirigenza e di coordinamento in assegno personale fisso e pensionabile, sia della dubbia legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni – e segnatamente dell’art. 1 della legge provinciale n. 1/2018 – che ne costituiscono il fondamento.

I pagamenti disposti dalle amministrazioni per le citate indennità risultano pertanto prive di fondamento normativo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 138/2019.

La Provincia autonoma di Bolzano è pertanto chiamata a risolvere il problema di come dare attuazione alla sentenza n. 138/2019 della Corte costituzionale, atteso che risulta pacifico sia l’obbligo di recupero delle indennità corrisposte illegittimamente sia l’applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale come specificato anche dalla Procura nella memoria conclusionale del 25 giugno 2020 in sede di giudizio di parificazione.

In ottemperanza al termine di prescrizione ordinario decennale previsto per l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, cioè per erogazioni avvenute “sine titulo”, il recupero strutturale riguarda pertanto le somme erogate nel passato a partire da giugno 2009 in applicazione di disposizioni contrattuali in vigore giudicate successivamente nulle dalla Corte dei conti e fino alla data in cui è stata disposta dalle Amministrazioni con proprio provvedimento la cessazione della corresponsione dell’assegno personale pensionabile, risultante dalla trasformazione delle relative indennità di funzione, di dirigente sostituto/a o di coordinamento percepite, ovvero fino a fine maggio 2019.

Considerato che il recupero degli importi “indebitamente corrisposti” si riferisce nel caso in argomento ad indennità erogate in via generale per effetto di disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, la Corte dei conti – Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – Bolzano, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2019, ritiene nella memoria conclusionale dell’udienza del 25 giugno 2020 “corretto, in alternativa al recupero individuale, il ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano all’applicazione dell’art. 40, comma 3/quinquies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. che consente una sorta di “recupero strutturale” in modo da assicurare il riequilibrio delle poste di bilancio, atteso che la norma richiamata prevede sia la ‘nullità delle clausole contrattuali’ sia le rispettive ‘sanzioni’”.

Sorta la necessità di provvedere al recupero, nei relativi limiti di prescrizione, delle somme erogate per dette indennità sulla base di norme contrattuali ritenute incidentalmente nulle/invalide dalla Corte dei conti (sia in sede di controllo, che giurisdizionale) e la cui legittimità non è più confermata dalle norme legislative dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, la Giunta provinciale ha impartito con propria deliberazione del 19/05/2020, n. 335 le direttive alle rispettive delegazioni pubbliche per avviare in tempi brevi la negoziazione per un recupero strutturale delle somme erogate a titolo di assegno personale pensionabile, corrispondenti a indennità di direzione, di sostituto direttore e di coordinamento, in assenza di formale incarico o di espletamento di alcuna funzione secondo le modalità indicate nell’articolo 40, comma 3/quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante corrispondenti riduzioni delle risorse autorizzate del fondo interessato relativamente a ciascun ambito contrattuale.

L’obbligo di recupero integrale delle attribuzioni c.d. illegittime riguarda i seguenti contratti collettivi:

  1. Per il personale senza qualifica dirigenziale il contratto collettivo intercompartimentale per la generalità del personale.
  2. Per il personale dirigente cui è affidata la direzione di una struttura organizzativa o che ricopre una posizione equivalente cui sono collegate funzioni dirigenziali ai sensi dell'ordinamento dell'ente di appartenenza la disciplina prevista dal contratto collettivo intercompartimentale della dirigenza.
  3. Per il personale della dirigenza sanitaria il contratto collettivo intercompartimentale e di comparto 13 marzo 2003 per l'area del personale medico e medico-veterinario nel Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2001-2004, e per il personale sanitario dirigente non medico del comparto del Servizio sanitario provinciale il contratto collettivo intercompartimentale dei dirigenti e con l’istituzione della dirigenza unica sanitaria il contratto collettivo provinciale del 24 luglio 2018 per le aree del personale dirigente medico e medico-veterinario, dei dirigenti sanitari farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, nonché della dirigenza delle professioni sanitarie.

Alla luce di quanto sopra esposto la delegazione pubblica ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei contratti collettivi interessati prendono atto, con la conclusione del presente contratto collettivo, sia dell’obbligo di recupero delle indennità corrisposte illegittimamente che dell’applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale.

Considerati, l’articolo 8 dello Statuto di Autonomia che attribuisce la competenza legislativa primaria in materia di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto” alla Provincia autonoma di Bolzano e la legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 “Ordinamento del personale della provincia” che disciplina l’articolazione, i contenuti ed il procedimento di contrattazione collettiva.

A seguito degli sviluppi illustrati in premessa, la delegazione pubblica ed i rappresentanti sindacali si sono accordati di stipulare con un unico contratto collettivo il recupero degli importi citati. Il presente contratto collettivo intercompartimentale contiene la disciplina rispettivamente adottata e costituisce vincolo cui attenersi nelle ulteriori sedi contrattuali.

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