1. I permessi per motivi di studio possono essere fruiti al massimo per 6 anni scolastici.
2. I permessi per motivi di studio possono essere fruiti dal 1° settembre al 31 agosto. Eventuali ore d’insegnamento non fruite entro tale data possono essere fruite nell’anno scolastico successivo, fino alla data di concessione dei nuovi permessi per motivi di studio.
3. I docenti di classe della scuola primaria con contratto di lavoro a tempo pieno possono fruire di un massimo di 87 ore di insegnamento annue, i docenti di religione e di seconda lingua della scuola primaria e i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado con contratto di lavoro a tempo pieno possono fruire di un massimo di 79 ore di insegnamento. In caso di lavoro a tempo parziale l’ammontare di ore previsto viene proporzionalmente ridotto. In relazione al numero di richieste di permessi presentate, il competente Intendente scolastico oppure la Direttrice della Direzione provinciale Scuole, in preventivo accordo con le organizzazioni sindacali, può ridurre tale numero di ore così da concedere tali benefici al maggior numero di docenti possibile tra quelli che frequentano i corsi indicati all’articolo 4 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a). Resta ferma la disposizione di cui al comma 7 e al comma 8 nei limiti dell’ammontare individuale massimo delle ore.
4. Ai docenti che frequentano corsi online che prevedono anche lo svolgimento di attività in presenza effettiva, possono essere concessi i permessi nella misura massima indicata al precedente comma 3. Qualora i corsi online non prevedano attività in presenza possono essere concessi permessi con le modalità previste dai commi 7 e 8.
5. I provvedimenti formali di concessione dei permessi sono predisposti dal dirigente scolastico e dalla dirigente scolastica competente sulla base delle autorizzazioni concesse dall’Intendente scolastico oppure dalla Direttrice della Direzione provinciale Scuole.
6. Il permesso per motivi di studio può essere utilizzato integralmente per la frequenza dei corsi e dei tirocini. Il personale insegnante informa tempestivamente il dirigente scolastico del calendario di fruizione dei permessi.
7. Il permesso per motivi di studio, può essere fruito per un massimo di 44 ore di insegnamento dal personale docente della scuola primaria con contratto a tempo pieno o 40 ore di insegnamento per il personale docente di seconda lingua e di religione della scuola primaria e della scuola secondaria con contratto a tempo pieno anche per la preparazione degli esami, o - limitatamente a 2 anni scolastici - per la redazione della tesi di laurea o per il lavoro conclusivo del percorso di studi. Le predette ore possono essere fruite al massimo in due soluzioni.
8. I limiti di cui al comma 7 sono aumentati a 66 o, rispettivamente, a 60 ore di insegnamento qualora la fruizione delle stesse avvenga in un’unica soluzione ovvero con riduzione delle ore di completamento nella scuola secondaria di I o di II grado o delle ore di compresenza nella scuola primaria. È considerata unica soluzione anche la soluzione interrotta da giorni festivi e giorni di non insegnamento, a condizione che non comporti oneri aggiuntivi.
9. Nei confronti del personale docente con contratto di lavoro a tempo parziale le ore di insegnamento di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte in relazione all’orario del contratto di lavoro a tempo parziale.
10. Dalla quota individuale di ore spettanti per permesso per motivi di studio, vengono detratte solamente le ore di cui agli articoli 5 e 6 del Contratto Collettivo Provinciale del 23.04.2003, anche se il permesso comprende attività funzionali di cui all’art. 8 del CCP 23.4.2003. La richiesta di fruizione di permessi orari per motivi di studio che coincidono esclusivamente con lo svolgimento di attività funzionali all’insegnamento, può essere accolta solo per la partecipazione ad attività di frequenza.