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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 111)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale

1)
Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

(1) La presente legge disciplina gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale: l’Ufficio della Difesa civica, l’Ufficio della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di parità nonché il Comitato provinciale per le comunicazioni.

(2) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene in caso di condotte irregolari da parte degli enti pubblici e funge da mediatrice/mediatore tra le cittadine/i cittadini e la pubblica amministrazione. Presso la Difesa civica è insediato il Centro di tutela contro le discriminazioni.

(3) La/Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata/o Garante, tutela i diritti e gli interessi delle/dei giovani presenti sul territorio provinciale.

(4) La Consigliera/Il Consigliere di parità svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Presso la Consigliera/il Consigliere di parità è insediato l’Osservatorio provinciale dei diritti delle persone con disabilità.

(5) Il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato, è un organo di garanzia indipendente che opera nel settore dei media a livello locale. Svolge funzioni di vigilanza e controllo per la tutela degli utenti e degli operatori del settore, adoperandosi per preservare e migliorare la qualità e il pluralismo del settore dei media in Alto Adige. Il Comitato è composto da sei esperte ed esperti nei settori della comunicazione, dell’informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità.

(6) I servizi degli organismi di garanzia sono gratuiti e chiunque può ricorrervi.

(7) Va garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua.

Art. 2 (Requisiti)

(1) Le candidate/I candidati alla carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante e di Consigliera/Consigliere di parità devono possedere i seguenti requisiti:

  1. diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale;
  2. attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea, nonché:
  3. in relazione all’esercizio delle funzioni di Difensora civica/Difensore civico, un’esperienza in campo giuridico o amministrativo basata su un’attività almeno quinquennale svolta in uno di questi due campi nei dieci anni precedenti;
  4. in relazione all’esercizio delle funzioni di Garante, una comprovata competenza o esperienza professionale in campo minorile e in materie concernenti l’età evolutiva;
  5. in relazione all’esercizio delle funzioni di Consigliera/Consigliere di parità, comprovate conoscenze specifiche riguardo all’attività lavorativa femminile e alla legislazione sul diritto del lavoro e sulle pari opportunità.

(2) Le candidate/I candidati alla carica di componente del Comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di competenze ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

Art. 3 (Procedura per l’elezione e la nomina della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, della Consigliera/del Consigliere di parità)

(1)La procedura per l’elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità inizia con l’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, disposto dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare:

  1. l’intenzione del Consiglio provinciale di procedere alla nomina della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità;
  2. i requisiti di accesso;
  3. il trattamento economico;
  4. il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso ufficiale per la presentazione delle candidature presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

(2) Prima dell’elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità, le candidate e i candidati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), comprovati da attestati o autocertificazioni, sono invitate/invitati a un’audizione presso il Consiglio provinciale. Nell’ambito di quest’audizione, a cui possono partecipare tutte le consigliere e i consiglieri provinciali, le candidate/i candidati illustrano la propria esperienza nei rispettivi campi, dimostrando così di soddisfare i requisiti indicati rispettivamente all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e). In tale occasione le candidate/i candidati possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione dei rispettivi uffici.

(3) La Difensora civica/Il Difensore civico, la/il Garante e la Consigliera/il Consigliere di parità sono elette/eletti dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto, tra i candidati/le candidate che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 2. È eletta la candidata/È eletto il candidato che ottiene il voto dei due terzi delle consigliere/dei consiglieri provinciali.

(4) La nomina è effettuata con decreto della/del presidente del Consiglio provinciale, a seguito dell’esito dell’elezione in Consiglio, e dopo la presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui all’articolo 6, comma 1.

(5) È fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.

Art. 4 (Procedura per l’elezione e la nomina dei componenti e della presidenza del Comitato provinciale per le comunicazioni)

(1) Le/I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio provinciale, a scrutinio segreto, all’inizio della legislatura.

(2) Ogni consigliera/e può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. Deve essere comunque garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del Comitato è eletta/o su proposta della minoranza politica.

(3) Su proposta della/del presidente del Consiglio provinciale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale nomina, tra i componenti del Comitato eletti dal Consiglio, la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato, i quali devono appartenere a gruppi linguistici diversi.

(4) Ai fini della nomina la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato deve presentare la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico di cui all’articolo 6, comma 1.

(5) È fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.

Art. 5 (Cause di incompatibilità)

(1) Fatte salve le cause di ineleggibilità previste all’articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, la carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante, di Consigliera/Consigliere di parità è incompatibile:

  1. con la carica di componente del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo;
  2. con la carica di sindaca/sindaco, di assessora/assessore comunale o consigliera/consigliere comunale;
  3. con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio o professione non ordinistica che si ponga in contrasto con la finalità dell'Ufficio. La/Il presidente del Consiglio provinciale, su richiesta motivata, decide in merito all’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e delle attività extraservizio occasionali, che possono essere svolte solo in misura limitata e sono soggette ad autorizzazione.

(2) Fatte salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste agli articoli 8 e 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, la carica di componente, di presidente e di vicepresidente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:

  1. politiche:
    1. con la carica di componente del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo;
    2. con la carica di sindaca/sindaco, di assessora/assessore comunale o consigliera/consigliere comunale;
    3. componente – di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali – della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
    4. detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
  2. economico-professionali:
    1. amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria, anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
    2. titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1) della presente lettera.

(3) Nel periodo in cui è in carica, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità, la/il presidente del Comitato non possono ricoprire nessuna carica o funzione all’interno di partiti, associazioni, enti o imprese, ad eccezione delle attività di volontariato per associazioni o enti nonché degli incarichi svolti presso enti nell’esercizio della carica rivestita.

(4) Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, nazionali o europee la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato sono tenuti a rassegnare le proprie dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza elettorale.

(5) Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6 (Procedura per l’accertamento di cause di incompatibilità e inconferibilità)

(1) Prima della sua nomina, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità, la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato sono tenuti/tenute a dichiarare alla/al presidente del Consiglio provinciale quali cariche, funzioni e attività professionali ella/egli eserciti, e che non sussistono cause di inconferibilità dell’incarico o cause di incompatibilità ovvero che sono cessate le cause di incompatibilità di cui all’articolo 5.

(2) Se tuttavia la/il presidente del Consiglio provinciale ha ragione di supporre che sussista una causa d’incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico, ne dà comunicazione scritta agli interessati. Questi possono, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare le proprie controdeduzioni per iscritto o eliminare la causa di incompatibilità. Nella successiva seduta consiliare, la/il presidente del Consiglio provinciale comunica al Consiglio stesso l’avvenuta eliminazione della causa di incompatibilità. Se la/il presidente del Consiglio provinciale, ricevute le controdeduzioni e in seguito a un esame congiunto della fattispecie, resta comunque dell’opinione che sussista una causa di incompatibilità o di inconferibilità, presenta al Consiglio una relazione motivata proponendo l’accertamento della causa di incompatibilità o l’accertamento della nullità dell’atto di conferimento dell’incarico. Alla procedura in Consiglio si applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale riguardanti la convalida degli eletti, in quanto compatibili con la presente legge. Se il Consiglio provinciale constata l’esistenza di una causa di incompatibilità o accerta la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico, delibera la decadenza dalla carica.

(3) Se nel periodo di carica si verificano modifiche riguardo alla dichiarazione resa ai sensi del comma 1, l’interessata/interessato deve darne comunicazione alla/al presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni dal verificarsi di tali circostanze. Se la/il presidente del Consiglio provinciale ha motivo di supporre che sussista una causa di incompatibilità sopravvenuta, si procede ai sensi del comma 2.

Art. 7 (Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova elezione)

(1) La durata in carica della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante, della Consigliera/del Consigliere di parità e della/del presidente del Comitato coincide con la durata della legislatura del Consiglio provinciale dalla quale è stata eletta/stato eletto, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 e dall’articolo 6. La Difensora civica/Il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato continuano a svolgere in via provvisoria le funzioni d’ufficio fino all’insediamento della successora/del successore.

(2) La/Il presidente del Consiglio provinciale, previa deliberazione del Consiglio assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e a scrutinio segreto, può destituire dall’incarico la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge e per accertata inefficienza.

(3) Qualora la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità o la/il presidente del Comitato decada o cessi dalla carica per qualunque motivo diverso dalla naturale scadenza, la/il presidente del Consiglio provinciale avvia entro 30 giorni la procedura ai sensi dell’articolo 3 o, nel caso della/del presidente del Comitato, la procedura ai sensi dell’articolo 4, sempre che la decadenza o la cessazione dalla carica non avvenga entro gli ultimi nove mesi della legislatura. In quest’ultimo caso il presidente del Consiglio provinciale nomina una sostituta/un sostituto per il periodo di transizione fino alla regolare nuova nomina. 2)

2)
L'art. 7, comma 3, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 12 maggio 2023, n. 8.

Art. 8 (Limite dei mandati)

(1) Chi ha espletato la carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante, di Consigliera/Consigliere di parità o di presidente del Comitato per tre legislature non può essere immediatamente rieletto per la stessa carica. Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l’espletamento della carica per almeno 36 mesi. 3)

3)
L'art. 8, comma 1, è stato così modificato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 9 (Aspettativa)

(1) I dipendenti pubblici della Provincia o degli enti locali sono collocati in aspettativa per manda-to politico per la durata del loro incarico.

(2) I dipendenti pubblici dello Stato o della Regione sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico in conformità alle normative vigenti.

Art. 10 (Trattamento economico)

(1) Per la durata del loro mandato, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità hanno diritto alla seguente indennità lorda mensile, che viene rivalutata annualmente e automaticamente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato nel Comune di Bolzano:

  1. Difensora civica/Difensore civico: indennità 8.500 euro;
  2. Garante: indennità 6.000 euro;
  3. Consigliera/Consigliere di parità: indennità 6.000 euro.

(2) Qualora la titolare della carica eletta e nominata/il titolare della carica eletto e nominato non sia collocata/collocato d’ufficio in aspettativa per mandato politico ovvero in aspettativa oppure non sia stata autorizzata/stato autorizzato a esercitare attività di lavoro autonomo e si applichino pertanto le disposizioni vigenti per tali fattispecie, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano rimborserà alla/al titolare della carica, oltre all’indennità lorda di cui al comma 1, i contributi previdenziali e assistenziali da quest’ultima/quest’ultimo versati, riferiti all’imponibile previdenziale scaturito dall’indennità lorda, dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento. L'importo massimo dei contributi previdenziali e assistenziali rimborsabili è calcolato in conformità alle norme che disciplinano il calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro per il personale del Consiglio provinciale. 4)

(3) L’indennità lorda mensile di cui al comma 1 è da considerare non comprensiva dell’eventuale contributo integrativo alla cassa previdenziale di categoria.

(4) Alle/Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per le/i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

(5) Alla/Al presidente del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, il doppio del compenso mensile previsto dall’articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per le/i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

4)
L'art. 10, comma 2, è stato così modificato dall'art. 22, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 11 (Rimborso spese)

(1) L’indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio sono disciplinati dalle norme vigenti per il personale del Consiglio provinciale. La relativa spesa è a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

(2) È possibile il rimborso delle spese per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati, a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni dei rispettivi organismi di garanzia.

Art. 12 (Polizza assicurativa)

(1) Il Consiglio provinciale stipula a favore della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante, della Consigliera/del Consigliere di parità e della/del presidente del Comitato, limitatamente alla durata dell’incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art. 13 (Posizione giuridica e diritto di accesso)

(1) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Esse/Essi agiscono su segnalazione o d’ufficio.

(2) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato sono vincolati al segreto d’ufficio.

(3) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità hanno il diritto di richiedere pareri agli uffici dell’amministrazione provinciale nonché all’Avvocatura della Provincia e all’ufficio legale del Consiglio provinciale. In casi particolari, esse/essi possono richiedere pareri mediante incarico ad esperte ed esperti esterni.

(4) Nell’esercizio delle loro funzioni, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità, la/il presidente del Comitato hanno diritto di accedere a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti, e di ottenerne gratuitamente copia. Sono in ogni caso tenuti ad osservare le disposizioni sulla tutela della privacy. 5)

5)
L'art. 13, comma 4, è stato così modificato dall'art. 22, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 14 (Rapporti reciproci tra gli organismi di garanzia)

(1) Tutti gli organismi di garanzia si informano reciprocamente sulle questioni di interesse comune e coordinano le loro attività nell’ambito dei rispettivi settori di competenza.

(2) La collaborazione tra gli organismi di garanzia, inclusi l’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità, il Centro di tutela contro le discriminazioni e la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne è disciplinata da un protocollo d’intesa, e la Consigliera di parità/il Consigliere di parità ne assume il coordinamento.

CAPO II
DIFESA CIVICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Art. 15 (Compiti e funzioni)

(1) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d’ufficio riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei seguenti enti o delle seguenti persone giuridiche:

  1. amministrazione provinciale;
  2. enti dipendenti dall’amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
  3. concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.

(2) La Difensora civica/il Difensore civico interviene anche in caso di reclami e segnalazioni di irregolarità nei confronti dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, svolge le funzioni di cui all’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e rappresenta o assiste le/i pazienti anche dinnanzi alla commissione conciliativa per le questioni inerenti alla responsabilità civile dei medici di cui all’articolo 14 del decreto del presidente della Provincia 18 gennaio 2007, n. 11.

(3) La Difensora civica/il Difensore civico interviene inoltre e segnala gli abusi, i comportamenti scorretti, le carenze e i ritardi delle amministrazioni comunali nei confronti delle cittadine e dei cittadini, qualora tali amministrazioni abbiano stipulato una convenzione con la Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

(4) La Difensora civica/il Difensore civico interviene inoltre, ai sensi dell’articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a tutela di tutte le cittadine/tutti i cittadini e che presentano reclami nei confronti delle amministrazioni statali operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

(5) La Difensora civica/Il Difensore civico svolge i propri compiti mediante attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti riguardanti questioni o procedimenti presso gli enti o le persone giuridiche di cui al comma 1.

(6) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene inoltre per garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti degli enti e delle persone giuridiche di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Tale funzione è svolta in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 16 (Modalità e procedure)

(1) Le cittadine e i cittadini che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui all’articolo 15, comma 1, hanno diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, esse/essi possono chiedere l’intervento della Difensora civica/del Difensore civico.

(2) La Difensora civica/Il Difensore civico, previa verifica del quadro giuridico e delle circostanze di fatto, informa l’ufficio competente e chiede all’impiegata/all’impiegato responsabile del servizio una presa di posizione orale o scritta entro cinque giorni. La Difensora civica/Il Difensore civico e l’impiegata/l’impiegato responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev’esserne data espressa motivazione che deve essere comunicata all’interessata/all’interessato.

(3) La Difensora civica/Il Difensore civico segnala alla/al presidente della Provincia e ai rappresentanti legali degli altri enti eventuali ritardi, irregolarità e carenze nonché le loro cause, formula una raccomandazione e propone soluzioni volte a rimuovere tali irregolarità e ad evitarle in futuro.

(4) Nel provvedimento disposto in seguito all’intervento della Difensora civica/del Difensore civico deve essere comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui è pervenuta la Difensora civica/pervenuto il Difensore civico.

(5) La presentazione di un ricorso o di un’opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l’intervento della Difensora civica/del Difensore civico e non autorizza l’ufficio competente a negare informazioni o a rifiutarsi di collaborare.

(6) Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l’attività della Difensora civica/del Difensore civico, quest’ultima/quest’ultimo può denunciare il fatto all’organo disciplinare competente. Quest’ultimo è a sua volta tenuto a comunicare alla Difensora civica/al Difensore civico i provvedimenti adottati.

(7) La Difensora civica/Il Difensore civico è tenuta/tenuto a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni ella/egli, conformemente alle finalità dell’articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o a Bruxelles, può avvalersi dei servizi degli uffici della Provincia a Roma e a Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell’Unione europea.

(8) L’amministrazione provinciale mette a disposizione della Difesa civica i locali necessari per gli incontri con il pubblico e per le iniziative di informazione e di consulenza.

(9) La Difensora civica/Il Difensore civico può richiedere verbalmente e per iscritto alla/al dirigente del servizio interessato dal reclamo copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limitazioni dovute al segreto d’ufficio.

(10) La Difensora civica/Il Difensore civico è inoltre tenuta/tenuto a svolgere incontri con il pubblico anche al di fuori della propria sede. Tale attività fuori sede dovrà coprire il più uniformemente possibile tutte le zone della provincia.

Art. 17 (Personale)

(1) Per l’espletamento dei compiti propri della Difesa Civica e del Centro di tutela contro le discriminazioni la Difensora civica/il Difensore Civico si avvale del personale assegnatole/assegnatogli dal Consiglio provinciale d’intesa con la Difesa civica. Detto personale opera alle dipendenze funzionali e gerarchiche della Difensora civica/del Difensore civico e viene assegnato alla Difesa civica o al Centro di tutela contro le discriminazioni, che collaborano.

(2) Per un migliore svolgimento dei compiti spettanti alla Difesa civica in base alle convenzioni stipulate con i Comuni, questi ultimi e le loro organizzazioni rappresentative possono mettere del proprio personale a disposizione della Difesa civica. Tale messa a disposizione di personale è disciplinata da un’apposita convenzione. Detto personale opera alle dipendenze funzionali e gerarchiche della Difensora civica/del Difensore civico.

(3) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare, di concerto con i Comuni interessati con cui sia stata stipulata una convenzione, un contributo spese che i Comuni stessi devono corrispondere al Consiglio provinciale per i maggiori costi derivanti da tale convenzione.

(4) In caso di assenza o di impedimento, la Difensora civica/il Difensore civico può incaricare una/un dipendente di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 18 (Programmazione dell’attività)

(1) Entro il 15 settembre di ogni anno la Difensora civica/il Difensore civico presenta all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, per l’approvazione, un piano programmatico delle sue attività e di quelle del Centro di tutela contro le discriminazioni, corredato della relativa previsione di spesa.

(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento della Difesa civica avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

Art. 19 (Relazione sull’attività)

(1) La Difensora civica/Il Difensore civico invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull’attività svolta, in cui segnala anche eventuali casi di mancata o insufficiente collaborazione e formula suggerimenti per un più efficace svolgimento della sua attività e per assicurare l’imparzialità dell’amministrazione e del servizio. Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.

(2) La Difensora civica/Il Difensore civico invia copia della relazione di cui al comma 1 alla/al presidente della Provincia, alle sindache/ai sindaci, alle/ai presidenti delle Comunità comprensoriali, agli altri enti o persone giuridiche, se interessati dall’azione della Difesa civica nell’anno di riferimento, nonché a tutte e tutti coloro che ne facciano richiesta.

(3) La relazione è pubblicata sul sito Internet della Difesa civica.

Art. 20 (Centro di tutela contro le discriminazioni)

(1) Presso la Difesa civica è insediata, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, una struttura (di seguito denominata “Centro di tutela contro le discriminazioni”) che fornisce assistenza alle vittime di discriminazioni a sfondo razzista, su base etnica, linguistica, culturale, religiosa, basate su credenze omobitransfobiche, su una disabilità, sull’aspetto esteriore, sull’età, nonché alle vittime di discriminazioni fondate sull’origine e sull’appartenenza a una nazione o sulle opinioni politiche, laddove il caso non sia di competenza della Difesa civica, della Consigliera/del Consigliere di parità, della Commissione provinciale per le pari opportunità delle donne, dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità o del Comitato provinciale per le comunicazioni. I casi di discriminazione nei confronti dei minori sono sempre di competenza della/del Garante per l'infanzia e l’adolescenza. Questi diversi organismi formano insieme una rete con l’obiettivo di mettere in atto una collaborazione interdisciplinare, di sostenersi reciprocamente e di realizzare progetti congiunti. I dettagli verranno concordati in un protocollo d’intesa tra i vari organismi.

(2) Al Centro di tutela contro le discriminazioni, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spettano i seguenti compiti:

  1. monitorare in modo sistematico le discriminazioni di cui al comma 1;
  2. garantire la possibilità di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori anche sotto forma di incitamento all’odio e crimini generati dall’odio;
  3. inoltrare le segnalazioni all’organismo di garanzia competente, qualora le forme di discriminazione segnalate non rientrino nelle competenze di cui al comma 1;
  4. assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e mediazione delle situazioni di conflitto;
  5. collaborare con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati e le associazioni che svolgono attività di contrasto alle discriminazioni;
  6. formulare, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali, proposte e pareri in merito a progetti di atti normativi e amministrativi in materia di discriminazione;
  7. vigilare sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela delle vittime delle discriminazioni al fine di garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento alle direttive n. 2000/78/CE e n. 2000/43/CE;
  8. promuovere la conoscenza e l’affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale;
  9. sviluppare iniziative di sensibilizzazione sul tema della parità di trattamento e sul principio di non discriminazione;
  10. raccogliere le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;
  11. partecipare alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione del diritto all’uguaglianza;
  12. collaborare con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Art. 21 (Responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni)

(1) La/Il presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore Civico, che a sua volta si basa su un relativo parere obbligatorio della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni, nomina per tutta la durata in carica del Consiglio provinciale una/un responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni scelta/scelto tra le/i dipendenti del Consiglio provinciale in possesso di un diploma di laurea e del corrispondente attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. In mancanza di persone idonee e/o interessate, la/il presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore civico, che a sua volta si basa su un relativo parere obbligatorio della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni, nomina per tutta la durata in carica del Consiglio provinciale una/un responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni chiamata/chiamato mediante comando ovvero assunta/assunto con contratto a tempo determinato, a condizione che tale persona sia in possesso di un diploma di laurea e del corrispondente attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. Per la durata dell’incarico la/il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni occupa un posto non rientrante nella pianta organica.

(2) La/Il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni continua a svolgere in via provvisoria i propri compiti fino all’insediamento della successora/del successore.

(3) La/Il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni svolge i suoi compiti in piena autonomia e indipendenza con l’organizzazione della Difensora civica/del Difensore civico.

(4) Le collaboratrici e i collaboratori della Difesa civica e la/il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni si sostengono e si coadiuvano reciprocamente nel loro lavoro. La/Il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull’attività del Centro e riferisce in merito al Consiglio provinciale.

(5) Alla/Al responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni spetta un’indennità di istituto mensile nella misura del 20 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

Art. 22 (Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni)

(1) Una Consulta, istituita per l’intero mandato del Consiglio provinciale, svolge funzioni consultive per quanto concerne la pianificazione e la gestione dell’attività del Centro per la tutela contro le discriminazioni.

Della Consulta fanno parte:

  1. la Difensora civica/il Difensore civico;
  2. la/il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni;
  3. rappresentanti di associazioni e organizzazioni impegnate in ambito sociale e nel contrasto alle discriminazioni, in numero stabilito dal regolamento interno di cui al comma 5.

(2) La Consulta svolge la sua attività autonomamente e viene convocata dalla/dal responsabile, che presiede le sedute.

(3) Su invito della/del responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni prendono parte, se necessario, alle sedute della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni.

(4) Alle/Ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettera c), spetta, per la partecipazione alle sedute, un’indennità nella misura massima per seduta, pari al doppio dell’indennità oraria prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

(5) Le modalità di nomina e i compiti della Consulta sono disciplinati da un regolamento interno approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

CAPO III
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Art. 23 (Compiti e funzioni)

(1) La/Il Garante salvaguarda e garantisce i diritti delle/dei giovani sanciti dall’ordinamento internazionale, nazionale, regionale e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, dai suoi protocolli opzionali, stipulati a New York il 6 settembre 2000, e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificati e resi esecutivi dall’Italia rispettivamente con legge 27 maggio 1991, n. 176, con legge 11 marzo 2002, n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n. 77. Ai fini della presente legge si intende per giovani le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

(2) In particolare, la/il Garante:

  1. vigila sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni di cui al comma 1 e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione della normativa statale, regionale e provinciale a tutela dei diritti delle/dei giovani;
  2. promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici delle/dei giovani, assumendo idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione;
  3. promuove iniziative volte a sensibilizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le/i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e i diritti delle/dei giovani;
  4. fornisce consulenza alle/ai giovani su questioni giuridiche e funge da mediatrice o mediatore in situazioni conflittuali fra le/i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci;
  5. funge da mediatrice o mediatore in casi di conflitto che coinvolgono da un lato le/i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci e dall’altro le amministrazioni ed i servizi pubblici;
  6. riceve direttamente e confidenzialmente le richieste, istanze e proposte provenienti da persone anche di minore età e intese a migliorare la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza;
  7. persegue sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia competenti in materia di tutela dell’infanzia o dell’adolescenza, i soggetti privati impegnati nel settore e le autorità giudiziarie;
  8. raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti delle/dei giovani, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
  9. segnala ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono un immediato intervento di carattere giudiziario o assistenziale a tutela dei minori;
  10. segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno a cui sono soggetti le/i giovani, derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
  11. formula proposte volte a migliorare l’ordinamento giuridico, il sistema dei servizi, i programmi e gli interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;
  12. esprime, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali o di propria iniziativa, pareri su progetti di atti normativi ed amministrativi che riguardino anche gli interessi dei giovani;
  13. collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni ai fini della vigilanza sull’attività dei mezzi di comunicazione;
  14. è incaricata/incaricato, ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47, di selezionare, formare ed assistere i tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati residenti in provincia di Bolzano.

(3) In tutti i casi in cui non vi siano altre istituzioni competenti, le funzioni della/del Garante sono estese alle persone di età fino ai 21 anni.

Art. 24 (Relazione sull’attività)

(1) La/Il Garante invia annualmente al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita delle/dei giovani, con eventuali suggerimenti e proposte di carattere normativo e amministrativo. Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.

(2) La relazione è pubblicata sul sito Internet della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Art. 25 (Rapporti istituzionali)

(1) La/Il Garante viene sentita/o dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani.

(2) La/Il Garante collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e internazionale nonché con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti dei fanciulli.

Art. 26 (Personale)

(1) Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della/del Garante la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.

(2) Il personale opera alle dipendenze funzionali della/del Garante.

(3) L’amministrazione provinciale, le Comunità comprensoriali e i Comuni mettono a disposizione della/del Garante i locali necessari per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.

(4) In caso di assenza o di impedimento, la/il Garante può incaricare una/un dipendente di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 27 (Programmazione dell’attività)

(1) La/Il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.

(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della/del Garante avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

CAPO IV
CONSIGLIERA DI PARITÀ/CONSIGLIERE DI PARITÀ

Art. 28 (Compiti e funzioni)

(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità ha il compito di contrastare le discriminazioni sul posto di lavoro basate sul genere di appartenenza e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i generi nell’ambito del lavoro. In qualità di pubblico ufficiale ha l’obbligo di segnalare i reati e gli abusi di cui viene a conoscenza e, in sede processuale, può servirsi dell’Avvocatura della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) La Consigliera/Il Consigliere di parità esercita inoltre le funzioni previste dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche. Fatte salve disposizioni diverse contenute nella presente legge, valgono le disposizioni del citato decreto legislativo.

(3) La Consigliera/Il Consigliere di parità valuta i piani per la parità elaborati dall’amministrazione provinciale e può proporre modifiche ai piani stessi.

(4) La Consigliera/Il Consigliere di parità è componente della commissione provinciale per l’impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità per le donne. Inoltre persegue l’obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza previsti dai programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea.

(5) La Consigliera/il Consigliere di parità svolge attività di informazione, consulenza e mediazione sul tema delle discriminazioni di genere sul posto di lavoro e adotta misure per prevenirla.

Art. 29 (Personale)

(1) Il Consiglio provinciale mette a disposizione della Consigliera/del Consigliere di parità la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.

(2) Il personale opera alle dipendenze funzionali della Consigliera/del Consigliere di parità.

(3) In caso di assenza o di impedimento, la Consigliera/il Consigliere di parità può incaricare una/un dipendente di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 30 (Relazione sull’attività)

(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità fa pervenire al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla commissione provinciale per le pari opportunità la relazione sull’attività dell’anno precedente. Presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali e alla commissione provinciale per le pari opportunità per le donne alla data fissata dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.

(2) La relazione è pubblicata sul sito Internet della/del Consigliere di parità.

Art. 31 (Programmazione dell’attività)

(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità presenta entro il 15 settembre di ogni anno all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.

(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di parità avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

Art. 32 (Osservatorio provinciale)

(1) L’Osservatorio provinciale che promuove e monitora l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18, è insediato presso l’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di parità.

(2) L’Osservatorio ha i seguenti compiti:

  1. monitora l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
  2. redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione ONU in Alto Adige e della normativa provinciale, che prevede misure e servizi specifici per le persone con disabilità;
  3. esprime pareri e raccomandazioni;
  4. propone la realizzazione di studi e ricerche per impostare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità;
  5. informa la popolazione sui diritti delle persone con disabilità, tramite consultazioni aperte al pubblico.

(3) L’Osservatorio è composto dalle/dai seguenti sette componenti:

  1. cinque persone con disabilità in rappresentanza delle diverse forme di disabilità;
  2. un’esperta/un esperto in ricerca scientifica in materia di disabilità ed inclusione;
  3. un’esperta/un esperto in materia di pari opportunità e di antidiscriminazione.

(4) Le/I componenti dell’Osservatorio sono assistite/i da cinque autorappresentanti e da due esperte/esperti del settore.

(5) La Consigliera/Il Consigliere di parità presiede l’Osservatorio.

(6) Le/ I componenti dell’Osservatorio nonché le/gli autorappresentanti con funzione di supporto di cui al comma 4, sono nominati per la durata della legislatura dal Consiglio provinciale. L’Osservatorio esercita le sue funzioni in piena autonomia. Le/I componenti e le/gli autorappresentanti con funzione di supporto di cui al comma 4, percepiscono un rimborso delle spese sostenute, in relazione alla propria disabilità, nell’esercizio delle attività presso l’Osservatorio e necessarie a garantire la partecipazione alle sedute, all’assistenza personale e per interventi di sostegno alla comunicazione.

(7) Alle/Ai componenti dell’Osservatorio di cui al comma 3 e alle/agli autorappresentanti con funzione di supporto di cui al comma 4, spetta, per la partecipazione alle sedute, un’indennità nella misura massima per seduta, pari al doppio dell’indennità oraria prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

(8) Le modalità di nomina nonché le modalità di funzionamento e di supporto all’attività dell’Osservatorio sono disciplinati da un regolamento interno approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

CAPO V
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Art. 33 (Compiti e funzioni)

(1) Il Comitato ha i seguenti compiti e funzioni:

  1. è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;
  2. esprime pareri sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  3. formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;
  4. regola l’accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
  5. elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l’uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d’ascolto, e segue l’attuazione delle convenzioni stesse;
  6. assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223, e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro competente per le comunicazioni, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
  7. esercita le funzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.
  8. esercita le funzioni previste dall’articolo 10, comma 5, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6.

(2) La/Il presidente del Consiglio provinciale può autorizzare il Comitato a stipulare, in aggiunta alla vigente convenzione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche convenzioni con il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 34 (Programmazione e svolgimento dell’attività)

(1) Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.

(2) In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperte ed esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

(3) Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

(4) Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

(5) La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

(6) Le assegnazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'Art. 33, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dalla presidente/dal presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

Art. 35  (Personale)

(1) Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura può essere comunque integrata dall’apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, può avvalersi della consulenza di esperti ed esperte e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di apposite convenzioni.

(2) Svolge le funzioni di segretaria/segretario del Comitato un’impiegata/un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 36 (Relazione sull’attività)

(1) Il Comitato presenta entro i primi cinque mesi di ogni anno al Consiglio provinciale ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico sul sito internet del Comitato.

CAPO VI
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 37 (Disposizioni transitorie)

(1) A far data dall’entrata in vigore della presente legge e fino alla prima nomina degli organismi di garanzia nella prossima legislatura (XVII legislatura) rimangono in vigore le seguenti disposizioni che disciplinano l’indennità, il rimborso spese e l’aspettativa dei vari organismi di garanzia:

  1. i commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6;
  2. l’articolo 8 della legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3;
  3. l’articolo 10 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3;
  4. il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5.

Art. 38 (Abrogazione di norme)

(1) Fatto salvo quanto previsto all’Art. 37, sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli da 2 a 6 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3;
  3. la legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3;
  4. gli articoli da 24 a 31 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche;
  5. l’articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche;
  6. il decreto del presidente della Provincia 15 novembre 2012, n. 36;
  7. l’articolo 31 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7.

Art. 39 (Disposizioni finanziarie)

(1) Le spese derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale e al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 40 (Entrata in vigore)

(1) Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(2) L’Art. 9 e i commi 1, 4 e 5 dell’articolo 10 della presente legge entrano in vigore all’atto della prima nomina degli organismi di garanzia nella prossima legislatura (XVII legislatura).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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