(1) Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
(2) L’Art. 9 e i commi 1, 4 e 5 dell’articolo 10 della presente legge entrano in vigore all’atto della prima nomina degli organismi di garanzia nella prossima legislatura (XVII legislatura).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.