(1) Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura può essere comunque integrata dall’apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, può avvalersi della consulenza di esperti ed esperte e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di apposite convenzioni.
(2) Svolge le funzioni di segretaria/segretario del Comitato un’impiegata/un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.