(1) Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della/del Garante la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.
(2) Il personale opera alle dipendenze funzionali della/del Garante.
(3) L’amministrazione provinciale, le Comunità comprensoriali e i Comuni mettono a disposizione della/del Garante i locali necessari per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.
(4) In caso di assenza o di impedimento, la/il Garante può incaricare una/un dipendente di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.