(1) Una Consulta, istituita per l’intero mandato del Consiglio provinciale, svolge funzioni consultive per quanto concerne la pianificazione e la gestione dell’attività del Centro per la tutela contro le discriminazioni.
Della Consulta fanno parte:
- la Difensora civica/il Difensore civico;
- la/il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni;
- rappresentanti di associazioni e organizzazioni impegnate in ambito sociale e nel contrasto alle discriminazioni, in numero stabilito dal regolamento interno di cui al comma 5.
(2) La Consulta svolge la sua attività autonomamente e viene convocata dalla/dal responsabile, che presiede le sedute.
(3) Su invito della/del responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni prendono parte, se necessario, alle sedute della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni.
(4) Alle/Ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettera c), spetta, per la partecipazione alle sedute, un’indennità nella misura massima per seduta, pari al doppio dell’indennità oraria prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.
(5) Le modalità di nomina e i compiti della Consulta sono disciplinati da un regolamento interno approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.