(1) Presso la Difesa civica è insediata, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, una struttura (di seguito denominata “Centro di tutela contro le discriminazioni”) che fornisce assistenza alle vittime di discriminazioni a sfondo razzista, su base etnica, linguistica, culturale, religiosa, basate su credenze omobitransfobiche, su una disabilità, sull’aspetto esteriore, sull’età, nonché alle vittime di discriminazioni fondate sull’origine e sull’appartenenza a una nazione o sulle opinioni politiche, laddove il caso non sia di competenza della Difesa civica, della Consigliera/del Consigliere di parità, della Commissione provinciale per le pari opportunità delle donne, dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità o del Comitato provinciale per le comunicazioni. I casi di discriminazione nei confronti dei minori sono sempre di competenza della/del Garante per l'infanzia e l’adolescenza. Questi diversi organismi formano insieme una rete con l’obiettivo di mettere in atto una collaborazione interdisciplinare, di sostenersi reciprocamente e di realizzare progetti congiunti. I dettagli verranno concordati in un protocollo d’intesa tra i vari organismi.
(2) Al Centro di tutela contro le discriminazioni, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spettano i seguenti compiti: