(1) Entro il 15 settembre di ogni anno la Difensora civica/il Difensore civico presenta all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, per l’approvazione, un piano programmatico delle sue attività e di quelle del Centro di tutela contro le discriminazioni, corredato della relativa previsione di spesa.
(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento della Difesa civica avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.