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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 111)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

Art. 16 (Modalità e procedure)

(1) Le cittadine e i cittadini che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui all’articolo 15, comma 1, hanno diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, esse/essi possono chiedere l’intervento della Difensora civica/del Difensore civico.

(2) La Difensora civica/Il Difensore civico, previa verifica del quadro giuridico e delle circostanze di fatto, informa l’ufficio competente e chiede all’impiegata/all’impiegato responsabile del servizio una presa di posizione orale o scritta entro cinque giorni. La Difensora civica/Il Difensore civico e l’impiegata/l’impiegato responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev’esserne data espressa motivazione che deve essere comunicata all’interessata/all’interessato.

(3) La Difensora civica/Il Difensore civico segnala alla/al presidente della Provincia e ai rappresentanti legali degli altri enti eventuali ritardi, irregolarità e carenze nonché le loro cause, formula una raccomandazione e propone soluzioni volte a rimuovere tali irregolarità e ad evitarle in futuro.

(4) Nel provvedimento disposto in seguito all’intervento della Difensora civica/del Difensore civico deve essere comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui è pervenuta la Difensora civica/pervenuto il Difensore civico.

(5) La presentazione di un ricorso o di un’opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l’intervento della Difensora civica/del Difensore civico e non autorizza l’ufficio competente a negare informazioni o a rifiutarsi di collaborare.

(6) Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l’attività della Difensora civica/del Difensore civico, quest’ultima/quest’ultimo può denunciare il fatto all’organo disciplinare competente. Quest’ultimo è a sua volta tenuto a comunicare alla Difensora civica/al Difensore civico i provvedimenti adottati.

(7) La Difensora civica/Il Difensore civico è tenuta/tenuto a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni ella/egli, conformemente alle finalità dell’articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o a Bruxelles, può avvalersi dei servizi degli uffici della Provincia a Roma e a Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell’Unione europea.

(8) L’amministrazione provinciale mette a disposizione della Difesa civica i locali necessari per gli incontri con il pubblico e per le iniziative di informazione e di consulenza.

(9) La Difensora civica/Il Difensore civico può richiedere verbalmente e per iscritto alla/al dirigente del servizio interessato dal reclamo copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limitazioni dovute al segreto d’ufficio.

(10) La Difensora civica/Il Difensore civico è inoltre tenuta/tenuto a svolgere incontri con il pubblico anche al di fuori della propria sede. Tale attività fuori sede dovrà coprire il più uniformemente possibile tutte le zone della provincia.

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