(1) La durata in carica della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante, della Consigliera/del Consigliere di parità e della/del presidente del Comitato coincide con la durata della legislatura del Consiglio provinciale dalla quale è stata eletta/stato eletto, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 e dall’articolo 6. La Difensora civica/Il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato continuano a svolgere in via provvisoria le funzioni d’ufficio fino all’insediamento della successora/del successore.
(2) La/Il presidente del Consiglio provinciale, previa deliberazione del Consiglio assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e a scrutinio segreto, può destituire dall’incarico la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge e per accertata inefficienza.
(3) Qualora la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità o la/il presidente del Comitato decada o cessi dalla carica per qualunque motivo diverso dalla naturale scadenza, la/il presidente del Consiglio provinciale avvia entro 30 giorni la procedura ai sensi dell’articolo 3 o, nel caso della/del presidente del Comitato, la procedura ai sensi dell’articolo 4, sempre che la decadenza o la cessazione dalla carica non avvenga entro gli ultimi nove mesi della legislatura. In quest’ultimo caso il presidente del Consiglio provinciale nomina una sostituta/un sostituto per il periodo di transizione fino alla regolare nuova nomina. 2)