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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 111)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

Art. 6 (Procedura per l’accertamento di cause di incompatibilità e inconferibilità)

(1) Prima della sua nomina, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità, la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato sono tenuti/tenute a dichiarare alla/al presidente del Consiglio provinciale quali cariche, funzioni e attività professionali ella/egli eserciti, e che non sussistono cause di inconferibilità dell’incarico o cause di incompatibilità ovvero che sono cessate le cause di incompatibilità di cui all’articolo 5.

(2) Se tuttavia la/il presidente del Consiglio provinciale ha ragione di supporre che sussista una causa d’incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico, ne dà comunicazione scritta agli interessati. Questi possono, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare le proprie controdeduzioni per iscritto o eliminare la causa di incompatibilità. Nella successiva seduta consiliare, la/il presidente del Consiglio provinciale comunica al Consiglio stesso l’avvenuta eliminazione della causa di incompatibilità. Se la/il presidente del Consiglio provinciale, ricevute le controdeduzioni e in seguito a un esame congiunto della fattispecie, resta comunque dell’opinione che sussista una causa di incompatibilità o di inconferibilità, presenta al Consiglio una relazione motivata proponendo l’accertamento della causa di incompatibilità o l’accertamento della nullità dell’atto di conferimento dell’incarico. Alla procedura in Consiglio si applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale riguardanti la convalida degli eletti, in quanto compatibili con la presente legge. Se il Consiglio provinciale constata l’esistenza di una causa di incompatibilità o accerta la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico, delibera la decadenza dalla carica.

(3) Se nel periodo di carica si verificano modifiche riguardo alla dichiarazione resa ai sensi del comma 1, l’interessata/interessato deve darne comunicazione alla/al presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni dal verificarsi di tali circostanze. Se la/il presidente del Consiglio provinciale ha motivo di supporre che sussista una causa di incompatibilità sopravvenuta, si procede ai sensi del comma 2.

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