(1) Le/I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio provinciale, a scrutinio segreto, all’inizio della legislatura.
(2) Ogni consigliera/e può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. Deve essere comunque garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del Comitato è eletta/o su proposta della minoranza politica.
(3) Su proposta della/del presidente del Consiglio provinciale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale nomina, tra i componenti del Comitato eletti dal Consiglio, la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato, i quali devono appartenere a gruppi linguistici diversi.
(4) Ai fini della nomina la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato deve presentare la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico di cui all’articolo 6, comma 1.
(5) È fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.