(1) Tutti gli organismi di garanzia si informano reciprocamente sulle questioni di interesse comune e coordinano le loro attività nell’ambito dei rispettivi settori di competenza.
(2) La collaborazione tra gli organismi di garanzia, inclusi l’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità, il Centro di tutela contro le discriminazioni e la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne è disciplinata da un protocollo d’intesa, e la Consigliera di parità/il Consigliere di parità ne assume il coordinamento.