(1) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare di base si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.
(2) L’assegnazione della borsa di studio straordinaria è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e il parametro della condizione economica del nucleo familiare di base; questo è costituito dal valore della situazione economica (VSE) di cui all’articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Provincia, e successive modifiche.
(3) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica iniziale del nucleo familiare di base si considera l’anno precedente alla presentazione della domanda di borsa di studio straordinaria.
(4) Ai fini del rilevamento e della valutazione della grave difficoltà economica del nucleo familiare di base si considera l’anno di presentazione della domanda di borsa di studio straordinaria.
(5) La/Il richiedente è in possesso del requisito della grave difficoltà economica, se il VSE del suo nucleo familiare di base di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, riferito all’anno di presentazione della domanda, si è ridotto almeno del 20 per cento o almeno del 40 per cento rispetto all’anno precedente.