(1) I componenti del sistema sanitario provinciale, nel rispetto delle misure di sicurezza specificate nel disciplinare tecnico di cui all’allegato A del presente regolamento, di seguito denominato disciplinare tecnico, qualora accertino una diagnosi di tumore o trattino pazienti con diagnosi di tumore, sono tenuti, previa somministrazione ai pazienti interessati dell’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, a darne segnalazione con periodicità mensile al Registro Tumori.
(2) Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico, accede all’Anagrafe sanitaria provinciale degli assistibili ed effettua il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti, iscritti o da iscrivere nel Registro medesimo, con i dati anagrafici contenuti nella predetta anagrafe, al fine di verificarne, ove necessario, l’esattezza e l’aggiornamento ed eliminare eventuali duplicati.
(3) Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico, implementa il Registro accedendo alle seguenti banche dati sanitarie aziendali:
- archivio delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori, ivi inclusa la mobilità passiva;
- archivi delle prestazioni ambulatoriali correlate a patologie tumorali;
- archivi delle prestazioni farmaceutiche ospedaliere e territoriali connesse all’erogazione di farmaci antitumorali;
- archivi delle esenzioni ticket per patologia, limitatamente alle esenzioni relative a patologie tumorali;
- archivi dei referti di anatomia patologica;
- schede di morte.