(1) Per il perseguimento delle finalità di cui all’ articolo 3, il Titolare del trattamento tratta dati personali idonei a rivelare lo stato di salute riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all’articolo 11 del presente regolamento, nonché nel rispetto delle previsioni delle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” di cui all’allegato A.4 del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche, di seguito denominate Regole deontologiche, in quanto compatibili.
(2) Il Titolare del trattamento tratta i seguenti dati: