(1) Il trattamento dei dati personali necessario per il funzionamento del Registro Tumori deve informarsi ai principi all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 (liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza).
(2) Il trattamento dei dati è effettuato previa adozione, da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento, di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio.