(1) Appena viene indetta una sessione d’esame in lingua tedesca o in lingua italiana, le persone interessate possono iscriversi, presso l’ufficio provinciale competente, alla procedura di selezione di cui al comma 2.
(2) Requisito essenziale per l’accesso al corso di preparazione di cui all’articolo 12 è il superamento della procedura di selezione stabilita dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente previa consultazione della commissione d’esame competente di cui all’articolo 8, comma 6. Tale procedura tiene conto di quanto segue:
(3) Sono ammesse alle prove sui singoli moduli dell’esame di tecnico/tecnica del commercio le persone che hanno frequentato almeno il 70 per cento del relativo modulo nel corso di preparazione di cui all’articolo 12.
(4) Il superamento della procedura di selezione perde validità, se una persona, nonostante un’offerta corrispondente, non frequenta per due volte il corso di preparazione di cui all’articolo 12 o non adempie l’obbligo di frequenza di cui al comma 3 del presente articolo. L’ammissione all’esame perde validità se non si completa l’intero esame di tecnico/tecnica del commercio nel corso di due sessioni d’esame.