(1) Dopo l’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo 53:
“Art. 53 (Assegno Covid-19 per minori)
1. A tutti i nuclei familiari di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, con componenti minorenni al momento della presentazione della domanda, è concesso, per ogni componente minorenne, un importo una tantum di 400,00 euro, denominato “Assegno Covid-19 per minori”. Hanno diritto all’assegno i nuclei familiari che nel periodo di vigenza delle prestazioni di emergenza “Aiuto immediato Covid-19” e Contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie – Covid-19, di cui all’articolo 52, soddisfacevano il requisito di cui al comma 2 del medesimo articolo; ne hanno diritto anche se non avevano presentato domanda per le prestazioni di emergenza.
2. Tutti i componenti del nucleo familiare devono trovarsi in Alto Adige al momento della presentazione della domanda.
3. Le domande per l’assegno di cui al comma 1 sono da presentare entro il 30 ottobre 2020, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale competente.”