1. La Giunta provinciale può concedere ai Comuni un finanziamento fino a totale copertura della quota a loro carico, determinata ai sensi dell’articolo 3.
2. Gli importi IVA sono finanziati solo quando costituiscono una mera voce di costo.
3. I costi e gli interventi che eventualmente superino lo standard necessario a una funzionale urbanizzazione delle zone produttive di cui all’articolo 2, comma 3, possono essere finanziati dalla Provincia, fino a totale copertura degli stessi, solo per lavori divenuti necessari in virtù di nuove disposizioni di legge.
4. Le domande devono essere presentate sull’ apposito modulo, prima dell’inizio dei lavori di urbanizzazione, complete dei seguenti documenti:
a) delibera di approvazione del progetto;
b) cronoprogramma vincolante dei lavori di urbanizzazione primaria e relative spese;
c) progetto esecutivo validato, corredato di:
1) relazione tecnica;
2) preventivo dei costi (capitolato delle prestazioni, computo metrico e stima dei costi sulla base dell’elenco prezzi informativi per opere civili non edili);
3) elaborati grafici delle infrastrutture (planimetrie, sezioni e profili longitudinali);
d) piano di attuazione – se prescritto,
e) eventuale altra documentazione richiesta dall’ente competente.
5. Qualora la realizzazione degli impianti di urbanizzazione primaria sia affidata ai soggetti interessati ai sensi dell’articolo 78, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12 del Modello di regolamento, ad eccezione del comma 1, lettera d). Il riparto dei costi avviene sulla base del totale dei costi ammissibili.
6. Devono essere presentati almeno tre preventivi, di cui uno di un’impresa che esegue i lavori direttamente. Questo per garantire che i lavori vengano realizzati al prezzo di mercato. L’obbligo dei tre preventivi vale anche se i proprietari eseguono i lavori in proprio. In questo caso non sono ammessi preventivi di imprese di proprietà di coniugi, parenti entro il terzo grado e affini in linea retta né preventivi fatti da una società a favore dei suoi soci o di una società associata o collegata o della quale fanno parte gli stessi soci.
7. Eventuali varianti al progetto originario possono essere presentate anche a lavori già iniziati, ma devono comunque, sempre essere comunicate agli uffici provinciali.
8. I giustificativi di spesa relativi a spese tecniche sono ammessi solo se emessi al massimo 6 mesi prima della data di presentazione della domanda. I giustificativi di spesa per le spese tecniche derivanti dal piano di attuazione, da perizie geologiche o da studi di fattibilità sono ammessi solo se emessi al massimo 24 mesi prima della data di presentazione della domanda.
9. L’ufficio competente conferma per iscritto la regolarità della presentazione della domanda di finanziamento. Le domande incomplete possono essere integrate entro il termine di 30 giorni; quando ciò non avviene sono archiviate d’ufficio ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
10. Qualora il progetto di urbanizzazione presentato riguardi una zona produttiva situata in due o più comuni, il finanziamento può essere concesso al Comune capofila sulla base di una corrispondente dichiarazione degli altri Comuni interessati. Da tale dichiarazione si può prescindere qualora l’area da urbanizzare si estenda in modo solo marginale nel territorio di un Comune diverso da quello che ha presentato la domanda di finanziamento. I costi relativi a tale parte del progetto di urbanizzazione possono essere ammessi a finanziamento a prescindere dall’adozione di una delibera di approvazione dello stesso.
11. Per la concessione dei finanziamenti vengono richiesti pareri sull’ammissibilità e la congruità dei costi previsti dal progetto.
12. Gli importi degli investimenti ammessi vengono arrotondati ai 500,00 euro inferiori.
13. Non vengono concessi finanziamenti inferiori a 5.000,00 euro.