COVID-19 – Sussidi alle organizzazioni turistiche
1. I presenti criteri disciplinano la concessione di sussidi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, recante “Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”.
1. Per attenuare il significativo disavanzo nelle entrate provenienti dall’imposta comunale di soggiorno a causa dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, alle organizzazioni turistiche vengono concessi dei sussidi a titolo di compensazione per le mancate entrate, al fine di poter garantire l’adempimento dei loro compiti.
1. Possono beneficiare dei sussidi le organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle organizzazioni turistiche, ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, e successive modifiche.
2. I beneficiari di cui al comma 1 devono dimostrare il significativo disavanzo nelle entrate nella misura del 20% causato dalla mancata o parziale assegnazione a loro favore, a causa dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, del gettito dell’imposta comunale di soggiorno nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, rispetto alle entrate dall’imposta comunale di soggiorno relativo ai mesi marzo, aprile e maggio 2019.
1. Il sussidio viene concesso alle organizzazioni turistiche per un ammontare pari al disavanzo delle entrate, calcolato in base alle entrate dall’imposta comunale di soggiorno relativo ai mesi marzo, aprile e maggio 2019 sottratte le entrate degli stessi mesi dell’anno 2020.
1. I beneficiari di cui all’articolo 3 possono presentare domanda all’Area funzionale turismo entro venerdì, 2 ottobre 2020.
2. La domanda deve essere corredata da tutti i documenti utili a dimostrare la perdita economica.
3. L’area funzionale Turismo evade le domande in ordine cronologico di presentazione.
1. La giunta provinciale delega il direttore/la direttrice dell’area funzionale turismo alla concessione del sussidio.
1. La liquidazione del sussidio è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’Area funzionale turismo.
1. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene fino a concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura del sussidio è ridotta oppure le domande sono archiviate d’ufficio.
1. Il beneficiario/La beneficiaria deve mettere a disposizione dell’Area funzionale turismo la documentazione che la stessa riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del sussidio.
1. I presenti criteri si applicano a partire dal giorno della loro approvazione.