(1) La borsa di studio può essere concessa per tutta la durata normale del corso di studio e, tranne nei casi di corsi di perfezionamento di II ciclo (master di I livello), al massimo per un ulteriore anno o due ulteriori semestri. In caso di passaggio ad un altro corso di studio, ai fini del calcolo della durata dello studio viene valutato il corso di studio attuale; il passaggio da un corso di vecchio ordinamento ad uno di nuovo ordinamento non è considerato come passaggio ad un altro corso di studio.
(2) Per i corsi di studio di durata normale almeno triennale è concessa un’ulteriore proroga della borsa di studio di un anno o di due semestri nei seguenti casi debitamente documentati:
- malattia dello studente/della studentessa durante il corso di studio attuale, della durata di almeno cinque mesi consecutivi;
- studente/studentessa con figli propri/figlie proprie minorenni a carico conviventi;
- studente/studentessa con un’invalidità civile di almeno il 74% di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o affetto/affetta da cecità o sordità;
- studente/studentessa che durante il periodo di studio ha prestato servizio militare o civile o ha svolto il noviziato;
- distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio dello studente/della studentessa o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;
- necessità, da parte dello studente/della studentessa, di prestare assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, ad una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare;
- necessità, da parte dello studente/della studentessa, di prestare assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto, già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che il beneficiario/la beneficiaria provi che l’assistenza non può essere garantita tramite terzi.
(3) Per tutti i corsi di studio, anche se di durata normale inferiore ai tre anni (esclusi i master di I livello) è concessa un’ulteriore proroga di un anno o di due semestri nel caso, debitamente documentato, di impossibilità di sostenere gli esami previsti nel piano degli studi a causa di un’emergenza sanitaria.
(4) Le borse di studio sono concesse per i seguenti periodi massimi:
- sette anni, oppure otto se è stata concessa un’ulteriore proroga ai sensi del comma 3, nel caso di corsi di studio consecutivi;
- otto anni, oppure nove se è stata concessa un’ulteriore proroga ai sensi del comma 3, in caso di:
- corsi di studio aventi durata normale di sei anni, purché sia stata concessa un’ulteriore proroga ai sensi del comma 2;
- frequenza di un corso di perfezionamento di II ciclo (master di I livello) dopo il conseguimento della laurea/bachelor e prima del consegui-mento della laurea magistrale.
(5) Ai fini del calcolo della durata normale dei corsi di studio sono conteggiati tutti gli anni a partire dalla prima immatricolazione al corso di studio attualmente frequentato, indipendentemente dal percepimento, da parte dello studente/della studentessa, della borsa di studio in tali anni.
(6) Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4, sono conteggiati anche gli anni accademici prima dell’eventuale cambio del corso di studio per i quali lo studente/la studentessa ha percepito una borsa di studio, nonché gli anni di studio in cui lo studente/la studentessa ha percepito le eventuali borse di studio straordinarie di cui all’articolo 9.
(7) Ai fini del calcolo della durata del corso di studio, le interruzioni del corso di studio attualmente frequentato sono considerate soltanto se lo studente/la studentessa ha ottenuto l’aspettativa dall’università o se nel semestre/nell’anno in questione non era iscritto/iscritta ad un’università.