(1) L’ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui al presente articolo. Tutti i relativi casi sono riportati nella tabella riassuntiva di cui all’allegato A.
(2) L’ammontare delle borse di studio è determinato come segue in funzione del VSE del nucleo familiare di base:
| | | Art des Studiums tipologia di corso di studio | FWL VSE | Ausmaß der Studienbeihilfe ammontare della borsa di studio |
ordentliches Studium corso di studio ordinario | bis/fino a 1,00 | 5.800,00 Euro |
von/da 1,01 bis/a 1,10 | 5.320,00 Euro |
von/da 1,11 bis/a 1,20 | 4.880,00 Euro |
von/da 1,21 bis/a 1,30 | 4.480,00 Euro |
von/da 1,31 bis/a 1,40 | 4.130,00 Euro |
von/da 1,41 bis/a 1,50 | 3.800,00 Euro |
von/da 1,51 bis/a 1,60 | 3.510,00 Euro |
von/da 1,61 bis/a 1,70 | 3.240,00 Euro |
von/da 1,71 bis/a 1,90 | 2.800,00 Euro |
von/da 1,91 bis/a 2,10 | 2.410,00 Euro |
von/da 2,11 bis/a 2,30 | 2.100,00 Euro |
von/da 2,31 bis/a 2,70 | 1.850,00 Euro |
von/da 2,71 bis/a 3,10 | 1.640,00 Euro |
von/da 3,11 bis/a 3,50 | 1.520,00 Euro |
von/da 3,51 bis/a 4,00 | 1.400,00 Euro |
Fernstudium corso di studio a distanza | bis/fino a 4,00 | 510,00 Euro |
(3) Per ogni componente del nucleo familiare di base (compreso il richiedente) che alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti.
(4) Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, per gli studenti/le studentesse con figli o figlie minorenni a carico conviventi, il cui nucleo familiare di base presenta un VSE non superiore a 1,00, la borsa di studio è aumentata a euro 6.900,00. Tale aumento non si applica alle borse di studio per la frequenza di un corso a distanza.
(5) L’ammontare delle borse di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 30 per cento in caso di studenti o studentesse che, nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, sono pendolari per motivi di studio tra la località di residenza e la località sede dell’università.
(6) L’ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:
- se lo studente/la studentessa conclude gli studi tra il 1° dicembre dell’anno in cui presenta la domanda e il 31 marzo dell’anno successivo;
- se il comune di residenza dello studente o della studentessa si trova a una distanza non superiore a 10 km dal comune in cui si trova l’università effettivamente frequentata.
(7) Per la determinazione della distanza tra comune di residenza e comune del luogo di studio si fa riferimento alla tabella reperibile sul sito Internet dell’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario.
(8) Fatte salve le disposizioni di cui al comma 6, lettera a), la borsa di studio è concessa per l’intero anno accademico se, terminati gli studi nell’anno accademico in cui richiede la borsa di studio, lo studente/la studentessa intraprende uno studio di ciclo superiore ed è in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
(9) Per i cittadini o le cittadine di Stati non appartenenti all’Unione europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, la riduzione di cui al comma 5 e la riduzione di cui al comma 6, lettera b), non si applicano, a condizione che nessun componente del nucleo familiare di base risieda in Italia.
(10) Ove concorrano le condizioni di cui al comma 5 e al comma 6, lettera a), oppure le condizioni cui al comma 6, lettere a) e b), si applica la seguente riduzione cumulativa: riduzione del 50% ai sensi del comma 6, lettera a), e, sull’importo risultante, ulteriore riduzione del 30% nel caso di cui al comma 5 o del 50% nel caso di cui al comma 6, lettera b).