(1) Nel comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, le parole: “tenendo conto dei beni e degli investimenti effettuati per questi beni” sono sostituite dalle parole: “tenendo conto dei beni di cui si prevede l’utilizzo nel progetto di concessione e degli investimenti effettuati per questi beni e non ammortizzati nel corso della concessione.”