(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis Le riserve informano i cacciatori sull’attuazione dei piani di abbattimento. Ogni cacciatore deve informarsi sullo stato di attuazione dei piani di abbattimento prima di ogni uscita di caccia.”
(2) Nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “In caso di superamento del piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all’adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica. Va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento;”.
(3) Nella lettera i/bis) del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “in caso di superamento del piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all’adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica; va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento.”.