(1) Nel comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: “150.000.000,00” è sostituita dalla cifra: “90.000.000,00”.
(2) Nel comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, dopo le parole: “affette da COVID-19” sono inserite le seguenti parole: “o attivo in tipologie di servizi, nei quali si è registrata una maggiore incidenza di persone affette da COVID-19”.
(3) Nel comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: “quantificati in 5.000.000,00 euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle parole: “quantificati in 10.000.000,00 euro per l’anno 2020”.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 5.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.