(1) In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2020 non è dovuta l’imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, per i seguenti fabbricati:
- fabbricati classificati nella categoria catastale D/2, destinati alle attività ricettive;
- abitazioni della categoria catastale A, nonché immobili della categoria catastale D/8, destinate alle attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale;
- fabbricati destinati prevalentemente all’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché fabbricati destinati a uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
- rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, classificati nella categoria catastale A/11;
- fabbricati classificati nella categoria catastale D/3, destinati ad attività culturali e del tempo libero;
- fabbricati classificati nella categoria catastale D/6, destinati allo svolgimento di attività sportive;
- fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1, D/3 e D/8 destinati alle attività di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande e di intrattenimento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi previsti all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, siano anche gestori delle attività esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno altresì diritto all’esenzione i soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, che non sono i gestori dell’attività esercitata nel fabbricato qualora abbiano messo gratuitamente a disposizione del gestore il fabbricato nel quale viene esercitata l’attività. Tra questi sono da ricomprendere anche coloro che in qualità di socio della società gestrice dell’attività hanno dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del Codice civile. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui i soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, abbiano dato il fabbricato in locazione o in affitto al gestore dell’attività esercitata nel fabbricato, qualora il relativo canone annuale di locazione o di affitto per l’anno 2020 sia ridotto almeno dell’importo che sarebbe dovuto a titolo di IMI per l’anno 2020 senza esenzione. La riduzione del canone di cui sopra deve risultare da atto regolarmente registrato e allegato all’autocertificazione di cui al comma 5 a pena di decadenza.
(3) Per il 2020 l’esenzione prevista ai commi 1 e 2 spetta solo a condizione che i gestori di cui al comma 2 registrino, per l’anno 2020, un calo del volume di affari complessivo pari almeno al 20 per cento rispetto a quello del 2019. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, è autorizzata a definire il volume di affari da considerare, i casi eventualmente equiparabili al calo del 20 per cento, nonché gli ulteriori criteri e regole per l’applicazione dell’esenzione prevista ai commi 1 e 2. Nel caso in cui i gestori di cui al comma 2 registrino un calo del volume di affari complessivo inferiore al 20 per cento rispetto a quello del 2019, l’imposta municipale immobiliare per l’anno 2020 è ridotta del 50 per cento. L’imposta dovuta per l’anno 2020 è versata senza sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In caso di tardivo o mancato versamento si applicano le sanzioni previste dalle norme statali vigenti in materia di tributi comunali.
(4) L’esenzione di cui al comma 1 nonché la riduzione del 50 per cento di cui al comma 3 spettano per il periodo dell’anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in una delle fattispecie definite ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia destinato all’esercizio dell’attività di cui alla licenza solo per alcuni mesi dell’anno. 4)
(5) Il diritto all’esenzione va comprovato mediante autocertificazione da presentare, a pena di decadenza, al comune competente entro il 30 settembre 2020. Qualora una delle fattispecie definite ai commi 1 e 2 si realizzi solo dopo il 30 settembre 2020, l’autocertificazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2021. Qualora nel periodo intercorrente dalla presentazione della autocertificazione al 31 dicembre 2020 cessi il diritto all’esenzione prevista ai commi 1, 2 e 4, deve essere presentata apposita autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 e l’importo eventualmente ancora dovuto per l’anno 2020 deve essere pagato senza sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In caso di tardivo o mancato versamento si applicano le sanzioni previste dalle norme statali vigenti in materia di tributi comunali.
(5/bis) Qualora i soggetti di cui ai commi 2 e 8 non avessero presentato l’autocertificazione entro i termini stabiliti supponendo di non rientrare tra i criteri stabiliti dai commi 3 e 9 del presente articolo riguardo il calo del volume di affari complessivo nell’anno 2020, possono presentare l’autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 data la classificazione dell’Alto Adige quale zona rossa o arancione e le conseguenti restrizioni ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020. 5)
(6) Le minori entrate derivanti ai comuni per effetto dei commi 1, 2 e 4 sono rimborsate dalla Provincia autonoma di Bolzano nella misura del 90 per cento. Tale rimborso è calcolato sulla base dei dati catastali in essere al 31 dicembre 2020, applicando le aliquote in vigore nell’anno 2020 nei singoli comuni. Il rimborso è versato in due rate. La prima rata è versata entro il 30 settembre 2020 nella misura del 40 per cento dell’importo da rimborsare in base alle entrate IMI accertate per i fabbricati elencati al comma 1 per l’anno 2019. La seconda rata è versata entro il 30 giugno 2021 in forma di conguaglio, detraendo dalle entrate IMI accertate per i fabbricati elencati al comma 1 per l’anno 2020 quanto già versato a titolo di acconto.
(7) In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’imposta municipale immobiliare di cui alla legge provincia-le 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, dovuta per l’anno 2020 è ridotta del 50 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/1, D/7, D/8 e D/10, destinati a un’attività industriale, di artigianato, di commercio, di agricoltura, a un’attività professionale (uffici e studi privati) o a un’attività del settore dei servizi. La riduzione non spetta per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e D/8 che sono già esenti ai sensi del comma 1. 6)
(8) Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a condizione che i soggetti passivi previsti all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, siano anche gestori delle attività esercitate nei summenzionati fabbricati. Hanno altresì diritto alla riduzione i soggetti passivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, che non sono i gestori dell’attività esercitata nel fabbricato, qualora abbiano messo gratuitamente a disposizione del gestore il fabbricato nel quale viene esercitata l’attività. Tra questi sono da ricomprendere anche coloro che in qualità di soci della società gestrice dell’attività hanno dato in godimento il fabbricato quale conferimento in natura ai sensi degli articoli 2254 e 2342 del codice civile.
(9) La riduzione di cui ai commi 7 e 8 spetta solo a condizione che i gestori di cui al comma 8 registrino, per l’anno 2020, un calo del volume di affari complessivo pari almeno al 20 per cento rispetto a quello del 2019. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, è autorizzata a definire il volume di affari da considerare, i casi eventualmente equiparabili al calo del 20 per cento, nonché gli ulteriori criteri e regole per l’applicazione della riduzione prevista ai commi 7 e 8.
(10) La riduzione di cui al comma 7 spetta per il periodo dell’anno 2020 in cui i fabbricati rientrano in una delle fattispecie definite ai commi 7 e 8.
(11) Il diritto alla riduzione di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 va comprovato mediante autocertificazione da presentare, a pena di decadenza, al comune competente entro il 31 gennaio 2021. Qualora nel periodo intercorrente dalla presentazione della autocertificazione al 31 dicembre 2020 cessi il diritto alla riduzione previsto ai commi 7 e 8, deve essere presentata apposita autocertificazione entro il 31 gennaio 2021. 7)
(12) Qualora cessi il diritto alla riduzione previsto ai commi 7 e 8 o qualora la condizione posta al comma 9 non si avveri, l’importo eventualmente ancora dovuto per l’anno 2020 deve essere pagato senza sanzioni e interessi entro il 30 luglio 2021. In caso di tardivo o mancato versamento si applicano le sanzioni previste dalle norme statali vigenti in materia di tributi comunali.
(13) Le minori entrate derivanti ai comuni per effetto dei commi 7, 8, 9 e 10 sono rimborsate dalla Provincia autonoma di Bolzano nella misura del 90 per cento. Tale rimborso è calcolato sulla base dei dati catastali in essere al 31 dicembre 2020, applicando le aliquote in vigore nell’anno 2020 nei singoli comuni. Il rimborso è versato in due rate. La prima rata è versata entro il 30 settembre 2020 nella misura del 40 per cento dell’importo da rimborsare in base alle entrate IMI accertate per i fabbricati elencati al comma 7 per l’anno 2019. La seconda rata è versata entro il 30 giugno 2021 in forma di conguaglio, detraendo dalle entrate IMI accertate per i fabbricati elencati al comma 7 per l’anno 2020 quanto già versato a titolo di acconto.
(14) Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
(15) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 21.488.976,55 euro per l’anno 2020, in 32.233.464,82 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.