(1) Nel comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, dopo le parole: “per statuto in attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere” sono inserite le parole: “oppure in attività culturali o giovanili”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2020, in 50.000,00 euro per l’anno 2021 e in 80.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.