(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alle misure previste al comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può realizzare direttamente interventi o conferire incarichi nonché acquistare beni e servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti.”
(2) Nel comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “o familiari” sono inserite le parole: “oppure per ragioni determinate da una emergenza sanitaria”.
(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Alle studentesse e agli studenti che soddisfano tutti i requisiti di cui all’Art. 2 (e che a causa di un’emergenza sanitaria si trovano in una situazione di grave difficoltà economica può essere concessa una borsa di studio straordinaria. L’ammontare delle borse di studio e i criteri per la concessione sono fissati con regolamento di esecuzione.” 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 505.000,00 euro per l’anno 2020, in 1.250.000,00 euro per l’anno 2021 e in 1.250.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022."