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b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 91)2)
Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

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1)
Pubblicato nel supplemento 1 del B.U. 20 agosto 2020, n. 34.
2)
Ripubblicazione nel supplemento 2 del B.U. 17 settembre 2020, n. 38, con avviso di rettifica riguardante  la numerazione l'art. 3, comma 3.

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, in qualità di presidente;”

(2) Alla fine del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini di un razionale sfruttamento di tali aree e nell’interesse pubblico, il piano comunale per il territorio e il paesaggio può prevedere che una parte della volumetria ivi realizzabile, nella misura massima del 20 per cento, possa essere destinata ad attività commerciale al dettaglio, attività di servizio di iniziativa privata oppure attività di esercizio pubblico.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5, 6 e 7:

“3. La Provincia e i Comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per destinarle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione può essere affidata, nell’interesse pubblico, ai privati proprietari. La specificazione della singola opera o del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione a uso pubblico devono essere stabiliti nel piano comunale per il territorio e il paesaggio. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell’opera o dell’impianto. L’affidamento ai privati avviene con delibera di assegnazione dell’area. L’opera realizzata o l’impianto realizzato dal privato è destinata o destinato a uso pubblico, anche verso corrispettivo e in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi la cui inosservanza da parte del privato determina l’acquisizione dell’opera o dell’impianto assieme all’area su cui insiste a favore della Provincia o del Comune ai sensi dei commi 4, 5 e 6.

4. I fatti che danno luogo all’acquisizione devono essere contestati dalla Provincia o dal Comune al proprietario dell’opera o dell’impianto, con l’invito a presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta provinciale o il Consiglio comunale dichiara la revoca dell’assegnazione e delibera l’acquisizione gratuita dell’opera o dell’impianto assieme all’area su cui insiste al patrimonio indisponibile della Provincia o del Comune, che li utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l’intavolazione del diritto di proprietà a favore della Provincia o del Comune.

6. Al proprietario dell’opera o dell’impianto viene corrisposta un’indennità costituita dalla somma dell’indennità per l’area, determinata ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell’opera o dell’impianto; da questa somma viene detratto il 50 per cento a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 possono essere applicate anche ai parcheggi pubblici.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Al fine di assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e di garantire una distribuzione ampia e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle frazioni nei quali è superata la quota del 10 per cento di seconde case, in deroga alle disposizioni della presente legge, il 100 per cento della volumetria con destinazione residenziale risultante da nuova costruzione ovvero da mutamento della destinazione d’uso deve essere vincolata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. La Giunta provinciale definisce tali comuni e frazioni tenendo conto che si considerano seconde case quelle alle quali si applica la disciplina dell’imposta di soggiorno di cui ai titoli II e III del Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L. Gli alloggi utilizzati per le attività di agriturismo e di affittacamere non devono essere considerati nel rilevamento dei comuni e delle frazioni. Fino all’approvazione della corrispondente deliberazione trova applicazione la lista di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale del 25 settembre 2018, n. 968. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposto l’esonero da tale disciplina delle aree economicamente depresse. La disciplina di cui al presente comma non si applica alla nuova volumetria realizzata per ampliare un’unità abitativa non vincolata già esistente alla data dell’entrata in vigore del presente comma, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui l’abitazione ampliata venga successivamente suddivisa. Sono fatte salve le fattispecie per le quali era previsto, ai sensi dell’articolo 103, comma 18, l’esonero dall’obbligo di convenzionamento nella misura del 100 per cento di cui all’articolo 104, comma 2. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all’articolo 104, comma 2, ovvero sulla base del presente comma, per i quali l’obbligo sia stato tuttavia in seguito nuovamente escluso, possono essere cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta.”

(5) Nel comma 1 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “a titolo abilitativo” sono sostituite dalle parole: “a permesso di costruire, a SCIA o a CILA”.

(6) Nel comma 2 dell’articolo 80 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “al costo di costruzione” sono inserite le parole: “per ciascun metro cubo vuoto per pieno”.

(7) Il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Se un’abitazione soggetta al vincolo di cui all’articolo 39 o 40 è occupata da una persona non avente diritto, per la durata dell’illegittima occupazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte e mezzo l’ammontare del canone di locazione provinciale ma, comunque, non superiore al limite massimo di 45.000 euro.”

(8) Dopo il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“1/bis Se è accertata l’occupazione a scopo turistico e lucrativo da parte di persone non aventi diritto, o in caso di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui all’Art. 39 (o 40, le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate e non potranno comunque essere inferiori all’importo di 15.000 euro. In tali ipotesi non trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.”

(9) Alla fine del comma 2 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “In tale ipotesi non trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.”

(10) Alla fine del comma 3 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “In tale ipotesi trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.”

(11) Nel comma 6/bis dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “Fatti salvi il comma precedente” sono inserite le parole: “, il successivo comma 6/ter”.

(12) Dopo il comma 6/bis dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6/ter Se il vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e i vincoli di cui all’articolo 39 o 40 della presente legge prevedono l’applicazione di sanzioni di entità diversa, per le violazioni ai vincoli assunti prima del 1° luglio 2020 si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.”

(13) Il secondo periodo del comma 14 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Gli indici stabiliti negli strumenti di pianificazione per le singole zone rimangono invariati.”

(14) Il comma 16 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

„16. I seguenti organi collegiali possono svolgere le funzioni di seguito indicate fino al 6 novembre 2020:

  1. la commissione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, quelle della Commissione provinciale per il territorio e paesaggio di cui all’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9;
  2. la commissione per la tutela del paesaggio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle della Commissione provinciale di cui all’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e
  3. il Collegio per la tutela del paesaggio costituito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle del Collegio per il paesaggio di cui all’articolo 102 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

I suddetti organi collegiali possono inoltre esercitare le funzioni relative alla valutazione di piani e progetti per i quali il relativo procedimento risultava già avviato in data 30 giugno 2020.”

(15) Dopo il comma 18 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 è inserito il seguente comma:

“19. In mancanza di personale qualificato il Comune può incaricare un dipendente dell’ufficio tecnico senza qualificazione ai sensi dell’articolo 63, comma 5, come direttore/direttrice del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche ai sensi dell’articolo 63. Tale dipendente deve impegnarsi a partecipare al prossimo corso di qualificazione e deve aver svolto attività professionale presso le amministrazioni comunali per almeno cinque anni o essere in possesso di un titolo di laurea e aver superato l’esame di Stato previsto per l’iscrizione nella sezione A di uno dei seguenti albi professionali:

  1. albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  2. albo professionale degli ingegneri;
  3. albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali;
  4. albo professionale dei geologi.”
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
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ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
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ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
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ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
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ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
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ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionArt. 1  (Modifica della , “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”
ActionActionArt. 2 (Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14,“Ricerca e innovazione”)
ActionActionArt. 3 (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)  
ActionActionArt. 4 (Agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare a sostegno dell’economia in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19)  
ActionActionArt. 5 (Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 6 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”) 
ActionActionArt. 10  (Canoni per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica COVID-19)
ActionActionArt. 11 (Differimento di termini amministrativi relativi ad enti e società partecipate)
ActionActionArt. 12 (Misure di compensazione e flessibilizzazione per iniziative a sostegno dell’economia e della produttività)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della , “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 16 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, “Diritto allo studio universitario”)
ActionActionArt. 18 (Contributi straordinari a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore)
ActionActionArt. 19 (Modifica della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
ActionActionArt. 20 (COVID-19 – Disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021)    
ActionActionArt. 21 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)
ActionActionArt. 22 (Misure urgenti a sostegno dell’economia e della produttività connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19)      
ActionActionArt. 23 (Mancato utilizzo di posteggi in mercati, fiere e fuori mercato)
ActionActionArt. 24 (Modifica della legge provinciale 15 maggio, 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
ActionActionArt. 25 (Misure a favore del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia e delle microstrutture per la prima infanzia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)
ActionActionArt. 26 (Modifica della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, “Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell’Amministrazione provinciale e da enti soggetti a tutela”)
ActionActionArt. 27 (Modifica della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24,“Interventi a sostegno dell’occupazione”)
ActionActionArt. 28 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 29 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 30 (Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 31 (Modifica della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, “Incentivazione della conoscenza delle lingue”)
ActionActionArt. 32 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, “Provvedimenti in materia di bilinguismo”)
ActionActionArt. 33 (Formazione per docenti di sostegno per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine)  
ActionActionArt. 34 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)
ActionActionArt. 35 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, “Ordinamento forestale”)
ActionActionArt. 36 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015 n. 15, “Mobilità pubblica”)
ActionActionArt. 37 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 38 (Disposizioni finanziarie)
ActionActionArt. 39 (Entrata in vigore)
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
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