(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare” sono sostituite dalle parole: “, conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio storico, artistico ed etnografico” e le parole: “dal Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali” sono sostituite dalle parole: “dal direttore/dalla direttrice della ripartizione competente in materia di beni culturali nella funzione di Soprintendente ai beni culturali”.
(2) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “del Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali” sono sostituite dalle parole: “del/della Soprintendente”.
(3) Nel comma 8 dell’articolo 3/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “Il/La Soprintendente”.
(4) Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “del/della Soprintendente”.
(5) Nel comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “il/la Soprintendente”.
(6) Nel comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “del/della Soprintendente”.
(7) Nel comma 2 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “il/la Soprintendente”.
(8) Nel comma 1 dell’articolo 5/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “Il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “Il/La Soprintendente”.
(9) Nel comma 5 dell’articolo 5/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali” sono sostituite dalle parole: “il/la Soprintendente”.
(10) Nel comma 1 dell’articolo 5/quater della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “il/la Soprintendente”.
(11) Nel comma 4 dell’articolo 5/quater della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “dal Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “dal/dalla Soprintendente”.
(12) Nel comma 1 dell’articolo 5/sexies della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “al direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “al/alla Soprintendente”.
(13) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: “il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle parole: “il/la Soprintendente”.