(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis Per l’accesso all’impiego delle persone di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, nonché delle persone di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, può essere sostituito da un’attestazione delle competenze linguistiche acquisite. L’attestazione è rilasciata dall’ufficio provinciale competente per gli esami di bi- e trilinguismo a seguito di un esame differenziato e disciplinato ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.”
(2) Nel comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015 n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti” sono inserite le parole: “nonché al 1° settembre 2020 nella misura di 18.774 posti”.
(3) Nel comma 3 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015 n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “dal 1° ottobre 2019 ulteriori 34 nuovi posti” sono inserite le parole: “nonché dal 1° settembre 2020, 11 nuovi posti.”.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 201.666,67 euro per l’anno 2020, in 605.000,00 euro per l’anno 2021 e in 605.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.